Problematiche e Adempimenti dell’Art. 179 ter disp.att. c.p.c.: documentazione per la riconferma nell’elenco dei custodi e professionisti delegati

La normativa riguardante l’elenco dei professionisti abilitati alle operazioni di vendita nell’ambito delle esecuzioni forzate, come stabilito dall’art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, rappresenta un importante punto di riferimento per avvocati, commercialisti e notai.
Come ormai risaputo, tale articolo, al primo comma, prevede l’istituzione di un elenco presso ogni tribunale, elencando i professionisti che svolgono le operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 bis e 591 bis del codice di procedura civile.

Per la prima iscrizione nell’elenco sono necessari dei requisiti, fra cui la dimostrazione di una specifica competenza tecnica che può essere comprovata anche attraverso “una formazione specifica” come delineato nel quinto comma dell’art. 179 ter disp. att. c.p.c. lettera c).
Questa prevede la partecipazione proficua e continuativa a scuole o corsi di alta formazione organizzati da varie istituzioni professionali, tra cui il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o il Consiglio Nazionale del Notariato. È altresì prevista la possibilità di acquisire tale formazione tramite corsi organizzati da Università pubbliche o private, a condizione che si superi con profitto una prova finale di esame.

L’anno scorso ed anche quest’anno, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo ha organizzato tali corsi, di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 179 ter, volti all’acquisizione di almeno 60 crediti formativi nel triennio di riferimento, con un minimo di 15 crediti per ciascun anno.
Il corso organizzato era il medesimo e valeva sia per la prima iscrizione, sia per l’ottenimento dei crediti formativi volti alla riconferma.

Un aspetto cruciale riguarda gli adempimenti per coloro che sono già iscritti nell’elenco e devono dimostrare il mantenimento della competenza tecnica attraverso i crediti formativi.

Ci siamo chiesti, infatti, una volta ottenuto il certificato, ovvero i certificati, relativi alla prova della frequeza (annuale) ai corsi (e quindi a dimostrazione del possesso dei crediti formativi), cosa bisogna fare?
La normativa è carente in materia e nulla viene specificato, lasciando, evidentemente, ad ogni Tribunale di chiarire i consequenziali adempimenti.

Abbiamo ritenuto, quindi, di sottoporre questa problematica all’atteznione della Presidenza del Tribunale e segnatamente al Comitato di cui al secondo comma dell’art. 179 ter disp. att. c.p.c.

A seguito di nostra sollecitazione, è stato chiarito, dopo apposita indicazione del Comitato, che tutte le certificazioni annuali dei crediti conseguiti dovranno essere consegnate all’esito del triennio al momento della domanda di riconferma presso la Presidenza del Tribunale, insieme alla consueta documentazione, che, ricordiamo include:

  • Certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione.
  • Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’ordine professionale.
  • Titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.

Abbiamo, quindi, ritenuto utile informare di tale determinazione anche la Segreteria del Consiglio dell’Ordine.

Quindi, bisogna conservare i varii ceritificati, in attesa di depositarli al momento dell’eventuale richiesta di riconferma.

Ci sia consentita solo una breve notazione: l’art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, pur essendo fondamentale per garantire la competenza dei professionisti nelle operazioni di vendita, evidenzia una complessità burocratica che in definitiva non garantisce lo scopo cui è preordinata la norma.
La necessità di corsi specifici, il raggiungimento di crediti formativi e la documentazione richiesta per la riconferma nell’elenco, seppur giustificata dall’esigenza di mantenere alti standard professionali, può rappresentare un onere significativo per i professionisti coinvolti.

Riteniamo, sommessamente, che un approccio più snello e meno burocratizzato potrebbe non solo facilitare il lavoro dei professionisti ma anche rendere più efficiente il sistema nel suo complesso, senza compromettere la qualità e la competenza necessarie per tali delicati incarichi.

Avatar di Sconosciuto

About Avv. Gerlando Gibilaro

Vice Presidente della Camera Civile di Palermo Avvocato - esercita presso la Corte di Appello di Palermo
Questa voce è stata pubblicata in Comunicati, Procedura Civile e contrassegnata con , , , , , , . Contrassegna il permalink.

Lascia un commento