Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, che ha chiamato i cittadini italiani a pronunciarsi sulla riforma dell’organizzazione della magistratura, ha chiuso una stagione di confronto intenso e a tratti aspro. Qualunque ne fosse l’esito, si trattava di un appuntamento che il Paese non poteva permettersi di attraversare senza riflessione. Ora che i voti sono stati contati, è doveroso – prima ancora che opportuno – provare a interpretare il segnale che è venuto dalle urne, senza cedere né alla tentazione della celebrazione né a quella della denigrazione. Lo si deve ai cittadini che hanno votato, a quelli che hanno scelto di non farlo, e a una democrazia che di queste consultazioni vive.
Queste note nascono da una posizione istituzionale e professionale che impone equilibrio: la Camera Civile di Palermo non ha militato nelle campagne referendarie, ma non può e non vuole sottrarsi al compito di contribuire, con la voce dell’avvocatura civile, alla riflessione sul futuro del sistema giustizia.
I. Di cosa si è votato: breve inquadramento della riforma
Il quesito referendario riguardava la legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». Non era, come spesso si è detto impropriamente, un referendum sulla giustizia in senso lato, ma sull’organizzazione della magistratura.
La riforma prevedeva tre interventi principali: la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, con percorsi distinti fin dall’accesso; la creazione di due Consigli Superiori separati, oltre a una nuova Alta Corte Disciplinare; l’introduzione del sorteggio per la composizione degli organi di autogoverno.
Va inoltre ricordato che la riforma non era autoapplicativa e avrebbe richiesto una complessa fase di attuazione mediante leggi ordinarie, con effetti concreti non immediati sull’amministrazione della giustizia.
II. Il voto: un’analisi sobria
Il referendum si è concluso con la netta prevalenza del No. I dati definitivi restituiscono un quadro chiaro sul piano dell’esito formale: la riforma non ha ottenuto il consenso della maggioranza dei votanti. L’assenza di quorum nel referendum costituzionale – diversamente da quello abrogativo – significa che il risultato è giuridicamente valido indipendentemente dall’affluenza.
È però intellettualmente onesto prendere atto anche di un altro dato: oltre dodici milioni di cittadini hanno espresso, votando Sì, una domanda di cambiamento. Non è una cifra che si possa liquidare come irrilevante. Come ha riconosciuto il neo-Presidente dell’ANM, dr. Giuseppe Tango, in una delle sue prime uscite pubbliche su La7, questo voto esprime comunque un disagio reale verso il funzionamento della magistratura che sarebbe un errore non ascoltare. Un’analisi analoga era già emersa a margine dell’incontro del 13 marzo scorso, «La revisione Costituzionale sulla Magistratura: quali effetti nell’ordinamento civile?», organizzato presso il Palazzo di Giustizia di Palermo: il dr. Piergiorgio Morosini, Presidente del Tribunale, osservò che il referendum – qualunque ne fosse l’esito – aveva avuto il merito di costringere la magistratura a un confronto con la società civile, a quello che egli chiamò efficacemente «un bagno di umanità».
Il voto, insomma, non può essere letto in modo unidimensionale. Il No ha vinto, ma la posta in gioco non si esaurisce nel conteggio delle schede. La consultazione ha portato alla luce tensioni profonde e insoddisfazioni diffuse che nessuna delle parti in campo – né la magistratura, né l’avvocatura, né la politica – può permettersi di ignorare.
Non è mancato, peraltro, qualche episodio che ha turbato successivamente l’esito del voto. Un magistrato in servizio presso la Corte di Cassazione ha pubblicato, nelle ore successive alla chiusura delle urne, un post sui social media in cui rivolgendosi a colleghi e avvocati sostenitori del Sì, ha usato toni inaccettabili, arrivando a invitare alcuni di essi ad abbandonare la toga adducendo la qualità, ritenuta imbarazzante, dei loro atti e sentenze. L’episodio è stato opportunamente e tempestivamente censurato da diversi Consigli dell’Ordine, tra cui quello di Roma, il cui Presidente ha giustamente richiamato la necessità di un confronto istituzionale serio e sereno. Si tratta di comportamenti che non appartengono alla cultura del dialogo che questo momento richiede.
III. Cosa resta da fare: le vere urgenze del sistema giustizia
1. Due piani distinti, due urgenze distinte
L’errore più comune nel dibattito che ha preceduto il voto è stato quello di sovrapporre due questioni che meritano invece di essere distinte con precisione: l’efficienza della giustizia come servizio pubblico, da un lato, e l’efficienza, la responsabilità e la trasparenza della magistratura come ordine, dall’altro. Sono problemi connessi, ma non coincidenti. Confonderli non aiuta a risolverli.
2. Il processo civile: una riforma da ripensare
Sul piano dell’efficienza della giustizia, la fotografia è sconfortante. La riforma Cartabia del processo civile – scritta non soltanto da politici, ma anche da magistrati, accademici e avvocati – si è rivelata una operazione di ingegneria processuale condotta da chi troppo spesso non vive la quotidianità delle aule, dei fascicoli, delle cancellerie sotto organico. Il risultato è un processo civile irto di insidie procedurali, in cui l’introduzione del giudizio è diventata una vera incognita, senza che la durata media delle cause sia migliorata di un solo giorno.
Una giustizia celere presuppone un sistema processuale snello, chiaro, che garantisca un contraddittorio effettivo e sostanziale tra le parti. A partire – e non è un dettaglio – dal sistema delle notifiche, che ancora oggi è fonte di incertezze e ritardi ingiustificabili.
3. La mediazione e la negoziazione assistita: strumenti depotenziati
L’introduzione della negoziazione assistita e della mediazione obbligatoria in molte materie aveva una finalità nobile: deflazionare il contenzioso e favorire soluzioni stragiudiziali. Nella pratica, si è spesso tradotta in un meccanismo per ritardare l’accesso alla giustizia e farne lievitare i costi, senza che l’esito della procedura – il mancato accordo o la mancata risposta – trovi poi una sanzione adeguata in sede giudiziaria.
Finché la parte che ignora la negoziazione assistita o abbandona la mediazione non subisce conseguenze processuali significative, questi strumenti resteranno un filtro costoso e inefficace. Il coordinamento tra ADR e processo deve essere ripensato in modo strutturale.
4. Il vero nodo: le distorsioni del sistema processuale
C’è un problema sistemico che attraversa l’intera questione e che riguarda l’equilibrio degli incentivi all’interno del processo. In altri ordinamenti europei, arrivare a contenzioso non è mai conveniente per nessuna delle parti. In Italia accade spesso il contrario: il contenzioso è la via più conveniente proprio per chi ha palesemente torto. La parte economicamente più forte può permettersi di portare avanti vertenze per anni, sapendo che i tempi dilazionati del processo sono già di per sé un vantaggio competitivo.
Manca, nel nostro sistema, una sanzione civile effettiva a carico della parte soccombente che abbia portato avanti una causa in modo strumentale, non per ragioni di diritto ma per calcolo. Ma anche laddove strumenti sanzionatori esistono, essi restano spesso inapplicati o utilizzati con estrema prudenza, con il risultato di non incidere realmente sui comportamenti delle parti. L’assenza — o la mancata concreta applicazione — di tali sanzioni da parte del giudice costituisce una delle cause strutturali della durata dei processi.
Come ebbe a dirmi il mio maestro, Avv. Salvatore Grimaudo, già Presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Civili: «Devi spaventarti quando hai ragione, non quando hai torto». Questa frase, amara e ironica, descrive con precisione un sistema che scoraggia chi ha diritto e protegge chi è in torto.
5. La liquidazione delle spese: una questione di dignità professionale e di Giustizia
Non può essere omessa, in questa sede, una riflessione sui compensi professionali. La prassi di molti tribunali – civili e amministrativi – di orientare sistematicamente la liquidazione delle spese sui minimi tariffari dello scaglione di appartenenza non è soltanto un danno per l’avvocato: è un danno per la parte vittoriosa, che in forza del contratto di conferimento dell’incarico si trova spesso a coprire la differenza. È una distorsione che merita di essere affrontata con maggiore attenzione da parte degli uffici giudiziari.
6. Trasparenza sui dati della magistratura: conoscere per deliberare
Sul versante che più direttamente attiene al cuore del dibattito referendario – il funzionamento della magistratura come ordine – il punto di partenza è, a nostro avviso, uno solo: trasparenza reale, effettiva e accessibile sui dati.
Non si tratta di una riflessione nuova. Su questo tema chi scrive si è già soffermato in un contributo pubblicato nel 2024 su indiritto.it, dal titolo Dati sulla Giustizia: i risarcimenti dello Stato Italiano per ingiusta detenzione, nel quale si analizzava, attraverso i dati pubblici disponibili, il fenomeno dell’ingiusta detenzione e i costi che ne derivano per la collettività. Quella riflessione, che poteva sembrare periferica rispetto al grande dibattito sulla separazione delle carriere, tocca in realtà il cuore del problema: quanto sappiamo, davvero, di ciò che accade all’interno del sistema giustizia?
I dati sulla giustizia e sulla magistratura costituiscono un patrimonio di conoscenza indispensabile per prendere decisioni consapevoli. Luigi Einaudi insegnava «conoscere per deliberare». Ma conoscere richiede che i dati siano accessibili non soltanto agli addetti ai lavori, non solo attraverso credenziali riservate o strumenti tecnici che richiedono competenze informatiche avanzate, ma liberamente, in formato aperto – raw, per dirla con Tim Berners-Lee – fruibile da giornalisti, ricercatori, cittadini.
Troppo spesso i dati sulla giustizia ci vengono restituiti filtrati, mediati, impacchettati in pdf non nativi e non interrogabili. Mettere a confronto i dati sulla responsabilità dei magistrati con quelli sulla responsabilità medica, ad esempio, può essere fuorviante se non contestualizzato – ma può anche diventare indicativo e utile se analizzato con rigore metodologico. L’unico antidoto alla cattiva informazione è l’accesso diretto alla fonte: i numeri non hanno colore, ma il modo in cui vengono usati sì. Ed è proprio per questo che devono essere disponibili nella loro forma grezza, per consentire a chiunque di costruire le proprie valutazioni.
La Camera Civile di Palermo, che da tempo lavora sul tema dell’open data e della giustizia come bene pubblico, ritiene che questa sia la vera riforma urgente: non necessariamente costituzionale, ma culturale e organizzativa. Prima ancora di riscrivere gli organi di autogoverno della magistratura, occorre sapere come funzionano davvero. I dati sono il presupposto di qualsiasi valutazione seria.
Conclusioni: il dialogo che mancava
Il referendum si è chiuso. Ma il voto ha aperto, più che chiuso, una stagione di domande. Come ha detto il Presidente dell’ANM, è tempo di recuperare il dialogo: con il governo, con l’avvocatura, con la società civile.
La Camera Civile di Palermo, quale espressione associativa dell’avvocatura civile del distretto, si sente parte di questo dialogo. Non come corporazione che difende rendite di posizione, ma come realtà che rappresenta avvocati che ogni giorno siedono in udienza, trattano fascicoli, assistono persone in difficoltà, misurano sulla propria pelle il funzionamento o il malfunzionamento del sistema. La nostra voce è quella di chi conosce il processo non dai convegni, ma dalle aule.
Il vero banco di prova è la capacità del sistema – magistratura, avvocatura, politica, accademia – di costruire insieme una giustizia più veloce, più accessibile, più equa.
Su questo siamo disponibili a fare la nostra parte.







