Tabella Unica Nazionale sul risarcimento del danno alla persona. Camera dei deputati: discusso il c.d. Decreto ammazza risarcimenti

Sono state discusse oggi alla Camera dei Deputati le mozioni Colletti ed altri n. 1-00021, Boccuzzi ed altri n. 1-00099, Piazzoni ed altri n. 1-00100, Molteni ed altri n.1-00101, Gigli ed altri n. 1-00102, Costa ed altri n. 1-00103 e Giorgia Meloni ed altri n. 1-00104 concernenti iniziative volte a garantire un adeguato risarcimento a favore delle persone che hanno subito danni da incidenti stradali.

Le mozioni sopra indicate, con vari distinguo, ma complessivamente in modo concorde, hanno chiesto al Governo la sospensione dell’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica avente ad oggetto le nuove tabelle di risarcimento delle menomazioni e dell’integrità psicofisica.

Più in particolare ricordiamo che uno degli ultimi atti del Governo Monti è stata la presentazione dello schema di DPR del 03.04.2013 che prevedeva l’introduzione della tabella unica nazionale per il risarcimento delle menomazioni all’integrità psicofisica di lieve entità (già attualmente in vigore) e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità (per le quali attualmente si applica la Tabella predisposta dall’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Milano secondo quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 7 giugno 2011).

L’introduzione di una tabella unica nazionale relativa al risarcimento del danno non patrimoniale è sempre stato considerato dalla Giurisprudenza (anche la superiore sentenza della Suprema Corte ha auspicato un intervento in tal senso), dall’avvocatura in generale e dalla dottrina, una importante necessità.
Infatti, il danno biologico, frutto di una lunghissima elaborazione giurisprudenziale, è stato definito come la temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell’individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento del complessivo stato di benessere e dell’efficienza psicofisica del soggetto leso (Cass., 9-12-1994, n. 10539).
Tale tipologia di danno presenta essenzialmente quattro caratteristiche:

  1. ha fondamento medico legale: affinché possa ritenersi sussistente un danno alla salute, deve sussistere una lesione all’integrità fisica o di quella psichica del danneggiato;
  2. il danno biologico ha natura disfunzionale, nel senso che per l’esistenza dello stesso è necessario che dalla compromissione all’integrità psico-fisica conseguano ripercussioni negative per l’esistenza del leso;
  3. il danno biologico è omnicomprensivo, nel senso che nella liquidazione del risarcimento occorre tenere conto di tutti gli aspett della vita concreta dell’individuo che vengono alterati o soppressi in conseguenza delle lesioni causate dall’altrui illecito (in tal senso si inserisce il potere equitativo del Giudice);
  4. il danno biologico è areddituale, nel senso che sia l’accertamento, sia la valutazione, sia la liquidazione debbono prescindere del tutto da ogni e qualsiasi riferimento al reddito od al patrimonio del danneggiato.

Da tali brevi premesse, risulta fin troppo ovvio che l’elaborazione di una tabella unica nazionale si pone nel solco della corretta tutela del danneggiato, soggetto posto al centro del sistema di valori emergenti dagli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione.
Non è, infatti, ammissibile (come accadeva con le diverse tabelle predisposte dai varii Tribunali) che per una stessa tipologia di lesione, a seconda del Tribunale adito, si possa pervenire a risarcimenti estremamente discordanti fra di loro anche con riferimento alla relativa quantificazione.

L’insorgere della classe forense innanzi allo schema di DPR del 03.04.2013 del Governo Monti è stato dettato, (giustamente ad avviso dello scrivente), dal fatto che con un colpo di mano si abbatteva di oltre il 50%  i risarcimenti (in alcuni casi il 60% per quelli spettanti ai macrolesi) per i danni alle persone, vittime della strada e della Malasanità.

Come è stato osservato nell’odierno dibattito alla Camera dei Deputati, così come è avvenuto per le lesioni micropermanenti nel 2005, l’intendimento volto a ridurre l’ammontare dei risarcimenti non era mediato da alcuna contropartita, neanche dalla riduzione dei premi delle polizze in misura percentuale pari almeno a quella dei risarcimenti.

E’ necessario ricordare, come peraltro fatto nell’ottimo intervento del deputato Antonio Boccuzzi, che:

    • nel 2001 con la legge il 5 marzo 2001, n. 57  sono stati ridotti i risarcimenti ed innalzati la soglia del danno considerato microlesione dal 5 al 9 per cento;
    • nel 2005 con l’emanazione dell’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono state imposte ulteriori strettoie risarcitorie e procedurali nell’ambito della microlesione, (peraltro prontamente bocciato dal giudizio della Corte costituzionale – sentenza n. 180/2009);
    • dal giugno 2007, è stata recepita dall’Italia la direttiva 14 della Comunità europea dell’11 maggio 2005, con cui sono state avviate le procedure per disporre l’aumento graduale dei massimali minimi RCA previsti dalla legge n. 990 del 1969, pari ad euro 774.685 (già da tempo considerati inadeguati a coprire i danni relativi ai casi più gravi di macrolesioni).  Poteva accadere, infatti, che in caso di sinistro con diversi danneggiati macrolesi il massimale non copriva l’intero risarcimento, con conseguente intervento del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, il quale, in definitiva, si sarebbe rivalso sul responsabile dell’incidente per le somme esborsate;
    • Su invito dell’Europa, pertanto, è stato il decreto legislativo n. 198 del 2007 che, all’articolo 1 comma 4, prevedeva la modifica dell’articolo 128 del decreto legislativo n. 209 del 2005, stabilendo che per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità RCA, il contratto dovesse essere stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi: nel caso di danno alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5 milioni per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; nel caso di danno alle cose, un importo minimo di copertura pari ad euro 1 milione per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
    • Infine, come ricordato, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 ha esteso a tutto il territorio nazionale le tabelle dell’Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano, ritenute le più congrue sia per il metodo di calcolo, sia per i valori risarcitori, (pari a circa il doppio di quelli di cui allo schema di tabella). Tale sentenza è stata confermata dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 14402/2011, n. 7.272/2012 e dall’atto n. 13 del 2013

Se i sinistri in Italia sono diminuiti del 22% in dieci anni (fonte ISTAT), le tariffe RC Auto non hanno seguito lo stesso andamento, nonostante tutte le politiche mirate alla liberalizzazione e alla concorrenza.

Lungi dal volerci addentrare in valutazioni sulla opportunità e sulle modalità operative del detto schema di DPR, è indubbio che il predetto schema ha sicuramente indicato delle tabelle certamente penalizzanti rispetto alla fattispecie risarcitoria che attualmente, da circa due anni, viene applicata da tutti i tribunali. Risulta altrettanto vero che deve ritenersi, quanto meno, censurabile il modus operandi in ordine a tale delicata fattispecie.

Pertanto, secondo quanto è emerso da tutte le mozioni, appare opportuno un ripensamento della materia in oggetto volto, non solo a stabilire dei corretti criteri risarcitori (e non ad effettuare degli indiscriminati, illogici ed immotivati tagli orizzontali), ma anche rivolto a ridefinire e ripensare l’intero schema del risarcimento del danno alla persona.

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Informazioni su Avv. Gerlando Gibilaro

Vice Presidente della Camera Civile di Palermo Avvocato - esercita presso la Corte di Appello di Palermo
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