Con la nota protocollo 223761, del 24 novembre 2011, (cui rimandiamo nell’indicato link) in risposta ad un quesito in merito alle società soggette a procedure concorsuali, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che il curatore di una società in fallimento non è obbligato ma ha libera scelta di comunicare l’indirizzo Pec al Registro imprese. Dunque, rimane al curatore la decisione della necessità o meno di comunicare la Pec associata alla società da lui curata.
A tal proposito ed in ordine a tale obbligo, il Ministero chiarisce a carico di chi sussiste il predetto obbligo di comunicazione, ovvero se in capo al commissario o al liquidatore giudiziale in caso di concordato.
In particolar modo:
- nei concordati preventivi, nella fase precedente l’omologa e in quelli liquidatori o “in prosecuzione dell’attività”, vale la regola generale ex articolo 16, comma sesto, del Dl 185/08: la comunicazione della Pec dovrà essere effettuata dal rappresentante legale della società, anche con indicazione di un autonomo indirizzo (incarico ad un professionista). Ciò poiché, in tali casi, la gestione della società rimane in capo agli amministratori.
- Nel caso di concordati liquidatori nella fase post omologa, l’obbligo di comunicazione passa al liquidatore, visto che assume la gestione della società, che potrà indicare anche la propria Pec.
Di seguito alleghiamo la nota del Ministero