
foto di Wally Gobetz
E’ stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati il disegno di legge C. 4305, Proposta di legge trasmessa dal Senato il 21 aprile 2011, recante “Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo“.
Ricordiamo tutti il trambusto verificatosi a seguito della pronunzia della Corte di Cassazione a SS.UU. del 9 settembre 2010, n. 19246.
Più in particolare, la Suprema Corte aveva enunciato il principio di diritto secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà per il solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, a prescindere dal fatto dell’assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario.
Da tale circostanze discendeva il fatto che la tardiva costituzione dell’opponente andava equiparata a mancata costituzione derivandone l’improcedibilità dell’opposizione e la convalida del decreto.
A seguito di tale sentenza numerose e varie sono state le pronunzie dei Tribunali per salvare i relativi procedimenti pendenti. Inoltre il Parlamento si era, per così dire, immediatamente attivato per una interpretazione autentica dell’art. 165 c.p.c.
Con l’introduzione di tali modifiche viene eliminata la riduzione a metà, rispetto al procedimento ordinario, del termine di comparizione previsto ex art. 645 comma 2 c.p.c. in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
Inoltre, viene stabilito che nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di tali modifiche, l’art. 165, comma 1, c.p.c., deve interpretarsi nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis c.p.c., primo comma.
e davanti al giudice di pace? Ci si costiuisce fino al giorno dell’udienza?