Il buon funzionamento della Giustizia non può dirsi relegato esclusivamente all’attività ed al lavoro dei magistrati e degli avvocati.
Il complesso sistema Giustizia coinvolge in misura rilevante tutta la macchina amministrativa ivi comprese le strutture ed il personale delle cancellerie dei Tribunali.
In tal senso vogliamo pubblicare, su segnalazione dell’Avv. Pietro Mazella, l’Ordinanza del TAR Lazio n. 4912 del 2011 (depositata il 20.12.2011, pronunziata a seguito di ricorso n. r.g. 9311/2011) con la quale il Giudice Amministrativo ha disposto che le cancellerie del Tribunale di Roma debbono rimanere aperte al pubblico per almeno cinque ore nei giorni feriali.
Tale pronunzia muove le sue basi dal disposto di cui all’art. 162 della legge 1196/1960, il quale dispone testualmente:
Art. 162.
Orario di ufficio
Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate.
L’orario giornaliero di servizio ha la durata di sei ore in ciascun giorno feriale.
Il presidente della Corte e il procuratore generale possono stabilire che tale orario sia diviso in due periodi.
Quando le esigenze dell’ufficio lo richiedano il funzionario o l’impiegato e’ tenuto a prestare servizio, con il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in giorni o in ore non comprese nell’orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.
In tal senso il Tar ha ritenuto illegittimo il provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma che prevedeva, a prescindere dalle ragioni sottese a tale determinazione, l’apertura delle cancellerie e degli uffici solo per tre ore e mezzo.
Non ci possiamo augurare che a partire da tale pronunzia, tale prassi diventi operativa in tutti i Tribunali.
Di seguito il testo dell’Ordinanza in commento.