Circolare 3645/C – Iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo di PEC delle imprese costituite in forma societaria

Con la nota protocollo 223761, del 24 novembre 2011, (cui rimandiamo nell’indicato link) in risposta ad un quesito in merito alle società soggette a procedure concorsuali, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che il curatore di una società in fallimento non è obbligato ma ha libera scelta di comunicare l’indirizzo Pec al Registro imprese. Dunque, rimane al curatore la decisione della necessità o meno di comunicare la Pec associata alla società da lui curata.

A tal proposito ed in ordine a tale obbligo, il Ministero chiarisce a carico di chi sussiste il predetto obbligo di comunicazione, ovvero se in capo al commissario o al liquidatore giudiziale in caso di concordato.

In particolar modo:

  • nei concordati preventivi, nella fase precedente l’omologa e in quelli liquidatori o “in prosecuzione dell’attività”, vale la regola generale ex articolo 16, comma sesto, del Dl 185/08: la comunicazione della Pec dovrà essere effettuata dal rappresentante legale della società, anche con indicazione di un autonomo indirizzo (incarico ad un professionista). Ciò poiché, in tali casi, la gestione della società rimane in capo agli amministratori.
  • Nel caso di concordati liquidatori nella fase post omologa, l’obbligo di comunicazione passa al liquidatore, visto che assume la gestione della società, che potrà indicare anche la propria Pec.

Di seguito alleghiamo la nota del Ministero

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Camera Civile di Palermo: adesso su Google+ e Facebook

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Avv. Gerlando Gibilaro
Segretario della Camera Civile di Palermo 

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Problematiche ed incertezze sulla mediazione

Le problematiche applicative inerenti il neo introdotto istituto della mediazione civile non sembrano attenuarsi, anzi.
Ricordiamo, per inciso, che la legittimità della mediazione è stata sollevata dal TAR Lazio, dal Giudice di Pace di Parma con l’ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale, ed, infine, anche dal Tribunale di Palermo, Sezione staccata di Bagheria, il quale ha rimesso ai Giudici di Lussemburgo il giudizio sulla compatibilità della mediazione all’italiana con la direttiva 2008/52/CE (Ordinanza 16 agosto 2011).

Nel presente articolo, l’Avv. Cristiano Pollarolo – lungi dall’entrare nel merito delle discussioni relative alla legittimità costituzionale dell’istituto – analizza, invece, le ulteriori e concrete problematiche applicative dell’istituto in commento emerse a seguito della recente Sentenza del 22.07.2011 emessa dal Tribunale Roma, sez. V civile.
Avv. Gerlando Gibilaro 

Ancora un pasticcio sulla mediazione
di: Avv. Cristiano Pollarolo

A pochi mesi dal fatidico 21/03/2011, data in cui è entrata in vigore la mediazione obbligatoria, arriva una delle prime sentenze che, nel risolvere una questione di trascrizione, sancisce indirettamente la inefficacia ed inefficienza del sistema a causa della già ampiamente denunziata fretta con la quale la norma è stata emanata, in assenza di qualsivoglia coordinamento con le disposizioni esistenti ed in particolare con quelle del codice civile.
Mancanza di coordinamento attribuibile esclusivamente alla superficialità, per non dirne della generale impreparazione giuridica, con la quale il legislatore ha affrontato la questione mosso esclusivamente dalla esigenza di provvedere alla predisposizione di forme alternative di risoluzione del contenzioso a ridosso della scadenza di obblighi assunti in sede comunitaria “appena” dieci anni prima.
Ovviamente le conseguenze di ciò finiscono, come di consueto, per ricadere sia sull’utenza che sulla classe forense, la quale sempre con maggiore difficoltà riesce a far comprendere al cliente le bizzarrie delle norme con le quali deve confrontarsi quotidianamente.

Il Caso

Il Conservatore dei registri immobiliari di Roma rifiuta la trascrizione di un verbale di conciliazione, vergato dalle parti dinanzi ad organo di mediazione, in virtù del quale i comparenti davano atto dell’intervenuto acquisto per usucapione di un bene immobile da parte di uno di essi ed in danno dell’altro.
Il verbale in questione, successivamente omologato dal Presidente del Tribunale di Roma, veniva presentato per la trascrizione.
Il Conservatore manifestava le proprie perplessità circa la trascrivibilità del verbale di conciliazione osservando come, da un lato, esso non rientrava tra gli atti idonei ad attestare l’avvenuto acquisto per usucapione di un bene immobile e, dall’altro, era altresì carente della autentica delle sottoscrizioni. Procedeva, quindi, alla trascrizione con riserva prevista dall’art.2674 bis c.c. in conseguenza della quale veniva proposto il rituale ricorso dinanzi al competente Tribunale di Roma ex art.113 ter disp. att. C.c..
Il giudice adito, aderendo in sostanza ai rilievi mossi dal Conservatore a supporto della intervenuta trascrizione con riserva, rigettava il ricorso.
In particolare il Tribunale evidenziava come, in base alla lettera dell’art. 2651 del codice civile, fossero trascrivibili gli acquisti per usucapione dei diritti di cui ai nn.1, 2 e 4 dell’art.2643 c.c. solamente ove dichiarati con sentenza.
Veniva escluso, quindi, che al verbale di conciliazione di che trattasi potesse essere attribuita tale natura, essendo lo stesso il frutto non di un contenzioso bensì di una volontà negoziale delle parti, raggiunta senza la interposizione di un giudice e senza la successiva consacrazione in una sentenza. Privo come tale delle fondamentali garanzie del contraddittorio.
Da ciò deriva la sua inutilizzabilità ai fini della trascrizione ostandovi la mancata esplicita menzione del verbale di conciliazione tra gli atti elencati dall’art. 2657 c.c. Infatti secondo la norma citata “la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”.
Del resto neppure la intervenuta omologa da parte del presidente del Tribunale risulterebbe idonea ad attribuire valore di sentenza all’accordo negoziale, che tale resta.
Difatti il giudice non partecipa alla formazione del verbale né dirime alcun aspetto contenzioso inerente al diritto oggetto di conciliazione. Egli si limita a certificare con la omologa la regolarità formale del documento e la sua non contrarietà all’ordine pubblico o a norme imperative di legge.
Nulla di più.

Soluzioni possibili

Allo stato la impostazione data alla vicenda dal Tribunale di Roma sembrerebbe essere condivisibile stante la chiara lettera delle disposizioni richiamate, che non lasciano spazi a tentativi di forzature interpretative.
E’ pur vero che il provvedimento risulta suscettibile di reclamo alla Corte di Appello anche se non è dato sapere, allo stato, se sia stato proposto.
Resta, comunque, il problema contingente di trovare una soluzione ad una situazione a dir poco paradossale.
Difatti, laddove oggetto di un contenzioso sia la intervenuta usucapione di un bene immobile, alla luce di quanto statuito dalla sentenza in commento, le parti, pur volendo conciliare nel pieno spirito dell’istituto della mediazione, saranno comunque costrette ad adire il Tribunale per l’ottenimento di un titolo idoneo alla trascrizione.
La soluzione pratica da porre in essere, in attesa che il Legislatore decida una modifica della normativa, magari escludendo l’istituto dell’usucapione dall’obbligo della procedura di mediazione, potrebbe condurre ad una richiesta di mediazione alla quale l’altra parte non dovrebbe aderire, inoltrando apposita dichiarazione in tal senso, al fine di accelerare al massimo la procedura. Una volta ottenuto il relativo verbale negativo, le parti potrebbero finalmente avviare il procedimento contenzioso che condurrà alla pronuncia della sentenza dichiarativa dell’intervenuta usucapione.
Ciò consentirebbe, per un verso, di adempiere all’obbligo normativo, provocando l’avverarsi in tempi rapidi della condizione di procedibilità e, dall’altro, di ottenere un notevole risparmio economico non dovendo versare all’organo di mediazione il contributo previsto, che finirebbe per essere un duplicato del contributo unificato da versare per l’avvio della procedura giudiziale.
Un paradosso, appunto!

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La Camera Civile e la tutela del cittadino: lettera aperta del Presidente ai Direttori dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS

Il Presidente della Camera Civile di Palermo, Avv. Pietro Manzella, nell’alveo dei principi istituzionali che governano la Camera Civile di Palermo, ha inviato una lettera  al Direttore Provinciale dell’INPS di Palermo volta a sollecitare l’istituzione di un apposito sportello al fine di facilitare, semplificare e migliorare l’attività svolta dai Tutori, Amministratori di Sostegno e Curatori sotto l’egida dell’Ufficio del Giudice Tutelare.

L’Avv. Pietro Manzella, inoltre, ha inviato un’altra lettera al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate volta a denunziare il verificarsi di gravi anomalie poste in essere da alcuni reparti dei relativi uffici.

Di seguito pubblichiamo entrambe le lettere di cui sopra.

Lettera del Presidente della Camera Civile di Palermo,Avv. Pietro Manzella, al Direttore Provinciale dell’INPS di Palermo.

Preg.mo Sig.
DIRETTORE PROVINCIALE
INPS Sede di Palermo
Via Francesco Laurana n. 59
90143 – PALERMO –

Egregio Direttore,
a nome della Camera Civile di Palermo, nell’ambito dei propri principi istituzionali di tutela dei diritti dei cittadini, intendo sottoporre alla Sua attenzione quanto segue:

Nella realtà locale operano parecchi professionisti che, nella qualità di Tutori, Curatori ed Amministratori di Sostegno di soggetti “incapaci”, sotto l’egida dell’Ufficio del Giudice Tutelare, devono, non solo prendersi cura della salute dei loro “pupilli”, ma amministrarne anche il patrimonio.

Costoro, fra le numerose incombenze, devono comunicarVi urgentemente il cambio dei rapporti pensionistici, da cointestare anche con gli stessi Amministratori e, spesso, anche la canalizzazione delle pensioni presso istituti di credito, all’uopo nominati dal G.T. per una più agevole fruizione, da parte dell’assistito-pensionato, delle indennità allo stesso spettanti e dal Vs. Istituto erogate.

Per svolgere tali attività i tempi spesso sono molto lunghi, con attese interminabili avanti i Vs. uffici e la conseguenza di non potere riscuotere la pensione e venendo meno, in tal modo, al soggetto beneficiario gli alimenti di sopravvivenza.

Propongo, pertanto, in uno spirito di estrema collaborazione con la P.A. e con Codesto Istituto in particolare, nell’interesse supremo dei diritti dei cittadini più deboli, che sia istituito un apposito sportello presso i Vs. uffici, in cui, in orari e giorni da convenire, sia data possibilità di ricevimento a Tutori, Amministratori di Sostegno e Curatori per rassegnare al funzionario all’uopo preposto, le ragioni delle rispettive richieste per potere essere evase in tempi accettabili, considerato che le nuove tecnologie consentono l’immissione di nuovi dati o il trasferimento di richieste in via telematica con tempi reali ed immediati. In tal modo potrebbero anche essere eliminati sia eventuali contenziosi, per errori di trasmissione dati, sia lunghe attese o spiacevoli “disservizi”, che si ripercuotono inesorabilmente sia nella qualità della vita dei soggetti disabili pensionati, che dei professionisti, i quali dedicano parte della loro attività alla cura degli interessi e alla tutela dei diritti di tali soggetti.

Nel ringraziarla per l’attenzione che vorrà rivolgere a tale problema sociale, resto in attesa di una convocazione da parte Sua per la soluzione dello stesso, nella speranza di convenire una soluzione ottimale per tutti.

Distinti Saluti

Il Presidente
Avv. Pietro Manzella

Lettera del Presidente della Camera Civile di Palermo, Avv. Pietro Manzella, al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate

Preg.mo Sig.
DIRETTORE REGIONALE
AGENZIA DELLE ENTRATE
Via Toscana n. 20
90144 – PALERMO –

Egregio Direttore,
con la presente Le comunico che si sono verificati e continuano a verificarsi gravi anomalie poste in essere da alcuni reparti degli uffici ed in particolare:

1) Vengono notificati atti a professionisti personalmente e non nella loro qualità di Curatori fallimentari o Amministratori di Sostegno o di Tutori o altro, e spesso nel domicilio anagrafico e non nella sede dello studio professionale;
2) A volte vengono indicati nei Mod. F23 di pagamento, già predisposti dall’Ufficio, gli estremi personali del professionista e non del debitore reale (fallito, tutelato, amministrato) creando ciò grave disservizio anche nelle casse dell’Agenzia e dello Stato per le inesatte rispondenze dei relativi versamenti;
3) Cosa ancora più grave, si è verificato anche il fatto che le somme dovute dai contribuenti (società o altro) sono state iscritte a ruolo e comunicati alla Serit Sicilia S.p.A. per la riscossione a titolo personale del Curatore fallimentare o altro soggetto giuridico creando danni ingenti;
4) Pro bona pacis, spesso si è tentato di risolvere bonariamente tali problemi, ma dopo lunghe attese ed estenuanti prenotazioni, che allungano i tempi e distanziano sempre più il rapporto umano e di collaborazione tra il cittadino e l’Amministrazione Finanziaria.

Pertanto, nell’interesse di tutti questi professionisti che subiscono tali “disservizi” Le rassegno tutto quanto sopra indicato affinché Lei possa verificarlo e provvedere all’eliminazione di tutti gli inconvenienti lamentati.

Le sarò, altresì, grato se si potesse istituire con Voi un “canale preferenziale” di ricevimento dei soggetti-professionisti sopra individuati nella predetta qualità in giornate ed orari da convenire senza particolari ostacoli o divieti d’incontro per un’intesa operativa e collaborativa con l’Agenzia e la P.A..

Nel ringraziarLa resto in attesa di una Sua convocazione per l’eventuale soluzione del problema.

Distinti Saluti

Il Presidente
Avv. Pietro Manzella

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TUTELA DELL’INCAPACE Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di Sostegno

Il 18 ottobre 2011, alle ore 15:00, presso l’AUDITORIUM C.E.I.- Gonzaga,
a Palermo Via Pier Santi Mattarella n. 38,
si terrà l’incontro di studio – per il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo riconoscerà n. 3 crediti formativi – sul tema:

TUTELA DELL’INCAPACE
Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di Sostegno

Per iscriversi compilare il modulo in calce a questo articolo.

Programma:

Saluti: Avv. Pietro Manzella (Presidente C.C. Palermo)
Relatori:

1) PROFILI ISTITUZIONALI: Prof. Avv. Gianfranco Amenta (Titolare Cattedra Istituto Diritto Privato Facoltà di Scienze Politiche Università di Palermo);

2) Il progetto individuale per la salute mentale: Dr.ssa Paola Cantelmo (Sociologa – Comune di Palermo U.O.S.M.)

3) Le norme applicabili all’a.d.s.: Dott. Roberto Conti (Giudice Tutelare del Tribunale di Palermo)

4) CASISTICA: Avv. Francesco Pantaleone (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati Palermo)

L’evento sarà gratuito per gli iscritti alla Camera Civile di Palermo, mentre per i non iscritti sarà richiesto un contributo, a titolo di rimborso spese, pari ad € 10,00 che potrà essere corrisposto il giorno dell’incontro formativo.

Per qualunque informazione e richiesta di chiarimenti potete contattare la Segreteria Organizzativa: info@cameracivilepalermo.it
Ovvero:
L’Avv. Pietro Manzella
(Presidente C.C.P.) tel. 091 321724 – cell. 3351289656;
L’Avv. Gerlando Gibilaro (Segretario C.C.P.) tel. 0915601425 – cell. 3351899700.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 14/10/2011

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