Incontro studio: La nuova disciplina di impugnazione dei licenziamenti, contratti a termine e trasferimenti alla luce del collegato lavoro

Il 30 marzo 2012, alle ore 15:00, presso l’AUDITORIUM C.E.I.- Gonzaga,
a Palermo Via Pier Santi Mattarella n. 38,
si terrà l’incontro di studio – per il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo riconoscerà n. 3 crediti formativi – sul tema:

La nuova disciplina di impugnazione dei licenziamenti, contratti a termine e trasferimenti alla luce del collegato lavoro

Per iscriversi compilare il modulo in calce a questo articolo.

Il tema è sicuramente di grande attualità giuridica e sociale. Ricordiamo che proprio oggi è previsto l’incontro tra governo e parti sociali sulla riforma del lavoro. Sembrerebbe vicino l’accordo in ordine alla cassa integrazione, ai sussidi ed alla definizione dei contratti di apprendistato.
Tuttavia il nodo irrisolto rimane l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori: infatti il governo pensa di eliminare il reintegro obbligatorio in caso di licenziamenti per motivi economici.

Di seguito il programma dell’incontro.

Programma:

Saluti:
Avv. Pietro Manzella (Presidente C.C. Palermo)

Relatori:
1) Prof. Avv. Massimiliano Marinelli (Prof. Ordinario di Diritto del Lavoro)
2) Dr. Luigi Cavallaro (Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Palermo)
3) Avv. Domenico Cantavenera 

L’evento sarà gratuito per gli iscritti alla Camera Civile di Palermo, mentre per i non iscritti sarà richiesto un contributo, a titolo di rimborso spese, pari ad € 10,00 che potrà essere corrisposto il giorno dell’incontro formativo.

Per qualunque informazione e richiesta di chiarimenti potete contattare la Segreteria Organizzativa: info@cameracivilepalermo.it
Ovvero:
L’Avv. Pietro Manzella 
(Presidente C.C.P.) tel. 091 321724 – cell. 3351289656;
L’Avv. Gerlando Gibilaro (Segretario C.C.P.) tel. 0915601425 – cell. 3351899700.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 28/03/2012

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Primo Rapporto sulla Giustizia Civile in Italia

Si terrà a Roma nei giorni del 2/3 marzo p.v. presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione il “Primo rapporto sulla Giustizia Civile in Italia. Il giusto processo civile: alla ricerca della ragionevole durata e della ragionevole qualità“.

L’evento è promosso e organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere Civile e dal Centro Studi dell’Avvocatura Civile Italiana in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense.

Di seguito pubblichiamo il programma delle due sessioni nelle quali si alterneranno le relazioni e gli interventi.

Prima Sessione: Venerdì 2 marzo, ore 9,00-13,30
“Dal processo civile ai processi civili – Il processo civile fra tutela di interessi pubblici e diritti delle parti”

Introduzione:
– Avv. Renzo Menoni (Presidente UNCC)
– Dott. Ernesto Lupo (Primo Presidente Corte di Cassazione)

Relazioni:
– Prof. Mario Ascheri (Ord. Storia dir. medioevale e moderno – Univ. Roma Tre)
– Dott. Vito Marino Caferra (Pres. Corte Appello Bari)
– Avv. Marco D’Arrigo (Pres. Fondazione Forense “Fulvio Croce” di Torino)
– Dott. Luigi Rovelli (Pres. Seconda Sez. Corte Cassazione)
– Avv. Prof. Bruno Sassani (Ord. dir. proc. civ. – Univ. Roma Tre)
– Avv. Prof. Giuliano Scarselli (Ord. dir. proc. civ. – Univ. Siena)
– Avv. Prof. Vincenzo Vigoriti (già Ord. dir. priv. comp – Univ. Firenze)

Interventi:
– Avv. Caterina Silvestri (Avvocato Foro Pistoia – Cons. Centro Studi Avv. Civ. Italiana)

Seconda sessione: Venerdì 2 marzo, ore 14,30 – 17,00
“L’organizzazione degli uffici giudiziari quale strumento dell’efficace
funzionamento del processo civile – Le prassi virtuose”

Relazioni:
– Dott. Mario Barbuto (Pres. Corte Appello Torino)
– Dott. Luciana Breggia (Giudice Tribunale Firenze)
– Dott. Daniela Marchesi (ISTAT)
– Dott. Livia Pomodoro (Pres. Trib. Milano)
– Dott. Claudio Viazzi (Pres. Trib. Genova)

Interventi:
– Dott. Elena Riva Crugnola (Pres. 8^ Sezione Trib. Milano)
– Dott. Renato Romano (Pres. Ass. dirigenti giustizia)
– Avv. Maurizio Sala (Segr. Cam. Civile Milano – Cons. Centro Studi Avv. Civ. Italiana)
Terza Sessione: Venerdì 2 marzo, ore 17,00 – 19,30
“La compressione del diritto di accesso alla giustizia civile
e della tutela dei diritti del cittadino”
– Avv. Prof. Girolamo Bongiorno (Ord. dir. proc. civ. – Univ. La Sapienza)
– Avv. Prof. Claudio Consolo (Ord. dir. proc. civ. – Univ. Padova)
– Dott. Michele De Luca (Pres. Sez. Lav. Corte Cassazione)
– Avv. Andrea Pasqualin (Coord. comm. riforma c.p.c. – CNF)

Quarta sessione: Sabato 3 marzo, ore 9,30 – 13,30
“Tavola rotonda: le proposte”
– Avv. Prof. Guido Alpa (Presidente CNF)
– Avv. Prof. Federico Carpi (Pres. Ass. It. Studiosi del processo civile)
– Avv. Maurizio De Tilla (Presidente OUA)
– Prof. Salvatore Mazzamuto (Sottosegretario di Stato alla Giustizia)
– Avv. Renzo Menoni (Presidente UNCC)
– Prof. Cesare Mirabelli (Presidente emerito Corte Costituzionale)
– Dott. Tommaso Virga (Componente CSM)
– Dott. Paolo Vittoria (Primo Presidente agg. Corte di Cassazione)
– Prof. Vladimiro Zagrebelsky (Giudice emerito Corte Europea dei Diritti dell’Uomo)

Il Convegno è in corso di accreditamento presso il CNF, con il riconoscimento di n. 12 crediti formativi.

Per informazioni: avv. Laura Jannotta, tel. 0532/211102 – fax 0532/211988 – e-mail: laurajannotta@libero.it

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ART. 9 D.L. SULLE LIBERALIZZAZIONI

Di seguito pubblichiamo la lettera indirizzata a tutti i Presidenti delle Camere Civili dal Presidente Nazionale dell’Unione Nazionale delle Camere Civili, Avv. Renzo Menoni.
Il tema è, appunto, quello relativo alle disposizioni sulle professioni regolamentate ed alla abrogazione delle tariffe professionali.
Ma la questione va aldilà della semplice abrogazione delle tariffe, ed, invero, riguarda più da vicino (comma 3 dell’art. 9 – pubblicato di seguito) il rapporto tra professionista e cliente, là dove viene previsto la pattuizione del compenso al momento dell’assunzione dell’incarico.

Caro Presidente,
il decreto legge “sulle liberalizzazioni” è stato ieri firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è, quindi, immediatamente in vigore.
Ti allego il testo dell’art. 9 (oggi pubblicato sul Sole 24 Ore) che appare parzialmente modificato, anche rispetto all’ultima bozza, che veniva data come definitiva ed approvata dal Consiglio dei Ministri e da me trasmessati con la precedente lettera circolare del 23 gennaio.
Nel terzo comma, riguardante la determinazione del compenso per le prestazioni professionali, come puoi vedere, sono state apportate alcune modifiche: in primo luogo non è più prevista l’obbligatorietà della comunicazione in forma scritta (come sembrerebbe emergere dalla seconda parte della norma: “in ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta . . .”), ma solo se vi è una specifica richiesta del cliente. In secondo luogo, vi è un’ulteriore specificazione delle informazioni utili che devono essere fornite, circa gli oneri ipotizzabili, stabilendosi che la misura del compenso “va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi”, mentre è sparita la dizione “e va pattuita in modo onnicomprensivo”.
Valuteremo attentamente anche tali modifiche che però non sembrano sostanziali.
Ti darò notizie, all’esito delle riunione del nostro “gruppo di lavoro” di domani a Roma.

Un cordiale saluto
Renzo Menoni

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Istanza di persistenza di interesse alla decisione per le cause pendenti avanti la Corte di Appello e la Corte di Cassazione da più di tre anni

Cari Colleghi e Soci,
mi preme ricordarVi che in forza del combinato disposto degli artt. 14 del D.L. 22/12/11 n. 212 pubblicato nella GU. 22/12/11 n. 297 che ha modificato l’art. 26 della L. 12/11/2011 n. 183, entro il termine di 6 mesi occorre perentoriamente depositare Istanza di persistenza di interesse alla decisione per tutte le cause pendenti avanti la Corte di Appello e la Corte di Cassazione da più di tre anni.

Attenzione, poiché tale istanza deve essere sottoscritta anche dalla parte personalmente, che ha conferito la procura alle liti o dai suoi eredi e autenticata, poi, dal difensore.

Considerato che il D.L. 212/11 è entrato in vigore il 23.12.2011, ritengo che il termine perentorio di sei mesi decorra da tale data ed andrà si scadere il 22.06.2012.

Per la mia esperienza, suggerisco, però, di agendare tale adempimento almeno qualche mese prima, poiché in caso di differenti interpretazioni giurisprudenziali, la responsabilità ricadrà esclusivamente sull’Avvocato e noi non possiamo essere sempre succubi di tutte le prevaricazioni e sopraffazioni altrui (legislatori compresi).

Cordiali saluti.

Avv. Pietro Manzella
Segretario della Camera Civile di Palermo

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Lettera del Presidente della Camera Civile di Palermo. Candidatura dell’Avv. Francesco Punzo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine.

Cari Colleghi e Soci,
la Camera Civile di Palermo è viva e vigila con attenzione su tutti i gravi problemi che in questo particolare momento storico e sociale investono la nostra professione e la nostra alta professionalità.

L’Amico e Socio, Avv. Francesco Punzo, mi ha inviato una mail manifestandomi le motivazioni della Sua scelta di partecipare alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine.

Sono convinto che oggi non sia il caso di sventolare programmi elettorali, più o meno credibili, poiché ritengo che l’unico programma, valido ed efficace, comune sia a tutti gli Ordini d’Italia che a tutte le Associazioni giuridiche, debba proprio essere quello di riqualificare la dignità di ciascun Avvocato e dell’intera nostra categoria, per potere nel miglior modo, e tutti insieme, senza riserve mentali, fronteggiare gli attacchi divisori che ci investono ogni giorno sia dall’esterno (reiterate disposizioni legislative, spesso non condivisibili) che dall’interno.

Quindi la Camera Civile, sebbene non sia stata contattata da nessun altra Associazione, condivide l’entusiasmo di coloro i quali hanno deciso di mettere a servizio degli altri le loro qualità e competenze.

Auguro a tutti i candidati un “in bocca al lupo” nell’interesse supremo dell’Avvocatura, consapevole che essa è strumento Costituzionale, indispensabile, per la tutela dei diritti di ciascun cittadino.

Cordiali saluti.

Avv. Pietro Manzella
Presidente della Camera Civile di Palermo

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Apertura delle Cancellerie: Ordinanza del TAR Lazio n. 4912 del 2011

Il buon funzionamento della Giustizia non può dirsi relegato esclusivamente all’attività ed al lavoro dei magistrati e degli avvocati.
Il complesso sistema Giustizia coinvolge in misura rilevante tutta la macchina amministrativa ivi comprese le strutture ed il personale delle cancellerie dei Tribunali.

In tal senso vogliamo pubblicare, su segnalazione dell’Avv. Pietro Mazella, l’Ordinanza del TAR Lazio n. 4912 del 2011 (depositata il 20.12.2011, pronunziata a seguito di ricorso n. r.g. 9311/2011) con la quale il Giudice Amministrativo ha disposto che le cancellerie del Tribunale di Roma debbono rimanere aperte al pubblico per almeno cinque ore nei giorni feriali.

Tale pronunzia muove le sue basi dal disposto di cui all’art. 162 della legge 1196/1960, il quale dispone testualmente:

Art. 162.
Orario di ufficio

Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate.
L’orario giornaliero di servizio ha la durata di sei ore in ciascun giorno feriale.
Il presidente della Corte e il procuratore generale possono stabilire che tale orario sia diviso in due periodi.
Quando le esigenze dell’ufficio lo richiedano il funzionario o l’impiegato e’ tenuto a prestare servizio, con il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in giorni o in ore non comprese nell’orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

In tal senso il Tar ha ritenuto illegittimo il provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma che prevedeva, a prescindere dalle ragioni sottese a tale determinazione, l’apertura delle cancellerie e degli uffici solo per tre ore e mezzo.

Non ci possiamo augurare che a partire da tale pronunzia, tale prassi diventi operativa in tutti i Tribunali.

Di seguito il testo dell’Ordinanza in commento.

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Attuazione del Processo Civile Telematico presso il Tribunale di Palermo limitatamente ai procedimenti di ingiunzione

Il processo civile telematico(PCT) è parte integrante del piano di Amministrazione digitale (e-Governament) della giustizia civile italiana.
La nascita del PCT in Italia è stata sollecitata dall’Unione Europea al fine di contrastare la lentezza dei processi che a lungo ha afflitto, e tuttora affligge, il nostro Paese.
Scopo del processo civile telematico è di definire gli strumenti informatici, le regole e le procedure di diritto necessari ad informatizzare il processo civile.

Segnaliamo che, a partire dal 1° gennaio 2012 è stato attivato il processo civile telematico presso il Tribunale di Palermo con riferimento ai procedimenti di ingiunzione giusto decreto del Direttore Generale S.I.A.che qui pubblichiamo:

Ricordiamo che l’attivazione dei procedimenti informatici era stata prevista dall’art. 35 comma I del D.M. 21.02.2011:

Disposizioni finali e transitorie

1. L’attivazione della trasmissione dei documenti informatici e’
preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l’installazione e
l’idoneita’ delle attrezzature informatiche, unitamente alla
funzionalita’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici
nel singolo ufficio.
2. L’indirizzo elettronico gia’ previsto dal decreto del Ministro
della Giustizia, 17 luglio 2008 recante «Regole tecnico-operative per
l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile» e’
utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La data di attivazione dell’indirizzo di posta elettronica
certificata di cui all’articolo 4, comma 2, e’ stabilita, per ciascun
ufficio giudiziario, con apposito decreto dirigenziale del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia che attesta la funzionalita’ del sistema di posta
elettronica certificata del Ministero della giustizia.
4. Le caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli
informatici sono definite con decreto del responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate
nell’area pubblica del portale dei servizi telematici.
5. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4,
conservano efficacia le caratteristiche di strutturazione dei modelli
informatici di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 luglio
2009, recante “Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa
all’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile e
introduzione dei modelli informatici per l’uso di strumenti
informatici e telematici nelle procedure esecutive individuali e
concorsuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18
luglio 2009 – s.o. n. 120.

Infine, segnaliamo che tutta la normativa, la documentazione e, per così dire, lo stato dell’arte, sul PCT è rinvenibile nell’apposito spazio web dedicato dal Ministero della Giustizia.

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L’Avv. Salvatore Grimaudo eletto Presidente dell’Unione Camere Civili Siciliane

L’Avv. Salvatore Grimaudo, in data 15.12.2011, è stato eletto Presidente dell’Unione delle Camere Civili Siciliane.
L’Avv. Grimaudo è stato per due mandati consecutivi Presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Civili e Presidente della Camera Civile di Palermo di cui attualmente è Presidente Onorario, socio Fondatore del “Centro Studi di Diritto Fallimentare della Corte di Appello di Palermo”.
L’attività dell’Avv. Grimaudo si è distinta per l’organizzazione di numerosi congressi e convegni, sia nel campo del diritto, sia su temi sociali, con particolare riferimento ai problemi della giustizia e della legalità.
La Camera Civile di Palermo esprime all’Avv. Grimaudo i più sentiti auguri per il mandato ricevuto.

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Il Consiglio dei Presidenti dell’Unione Nazionale Camere Civili

Il 10 giugno 2011, si è riunito a Roma, presso la Sala Biblioteca della Cassa Forense, Via Quirino Visconti, il Consiglio dei Presidenti dell’Unione Nazionale Camere Civili, che ha trattato i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Future attività ed iniziative dell’Uncc per l’anno 2012
3) Relazione tenuta dal Presidente all’Assemblea Nazionale di Bari
4) Inaugurazione anno giudiziario 2012
5) Disposizioni legislative riguardanti la professione forense, contenute nelle manovre finanziarie 2011 (Decreti Legge n.98 e 138/2011 e relative leggi di conversione).

Di seguito riportiamo l’integrale verbale della riunione del Consiglio.

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Opposizione a Decreto Ingiuntivo: modifica all’art. 645 c.p.c.

foto di Wally Gobetz

E’ stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati il disegno di legge C. 4305, Proposta di legge trasmessa dal Senato il 21 aprile 2011, recante “Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo“.

Ricordiamo tutti il trambusto verificatosi a seguito della pronunzia della Corte di Cassazione a SS.UU. del 9 settembre 2010, n. 19246.
Più in particolare, la Suprema Corte aveva enunciato il principio di diritto secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà per il solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, a prescindere dal fatto dell’assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario.
Da tale circostanze discendeva il fatto che la tardiva costituzione dell’opponente andava equiparata a mancata costituzione derivandone l’improcedibilità dell’opposizione e la convalida del decreto.

A seguito di tale sentenza numerose e varie sono state le pronunzie dei Tribunali per salvare i relativi procedimenti pendenti. Inoltre il Parlamento si era, per così dire, immediatamente attivato per una interpretazione autentica dell’art. 165 c.p.c.

Con l’introduzione di tali modifiche viene eliminata la riduzione a metà, rispetto al procedimento ordinario, del termine di comparizione previsto ex art. 645 comma 2 c.p.c. in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

Inoltre, viene stabilito che nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di tali modifiche, l’art. 165, comma 1, c.p.c., deve interpretarsi nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis c.p.c., primo comma.

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