Istanza di persistenza di interesse alla decisione per le cause pendenti avanti la Corte di Appello e la Corte di Cassazione da più di tre anni

Cari Colleghi e Soci,
mi preme ricordarVi che in forza del combinato disposto degli artt. 14 del D.L. 22/12/11 n. 212 pubblicato nella GU. 22/12/11 n. 297 che ha modificato l’art. 26 della L. 12/11/2011 n. 183, entro il termine di 6 mesi occorre perentoriamente depositare Istanza di persistenza di interesse alla decisione per tutte le cause pendenti avanti la Corte di Appello e la Corte di Cassazione da più di tre anni.

Attenzione, poiché tale istanza deve essere sottoscritta anche dalla parte personalmente, che ha conferito la procura alle liti o dai suoi eredi e autenticata, poi, dal difensore.

Considerato che il D.L. 212/11 è entrato in vigore il 23.12.2011, ritengo che il termine perentorio di sei mesi decorra da tale data ed andrà si scadere il 22.06.2012.

Per la mia esperienza, suggerisco, però, di agendare tale adempimento almeno qualche mese prima, poiché in caso di differenti interpretazioni giurisprudenziali, la responsabilità ricadrà esclusivamente sull’Avvocato e noi non possiamo essere sempre succubi di tutte le prevaricazioni e sopraffazioni altrui (legislatori compresi).

Cordiali saluti.

Avv. Pietro Manzella
Segretario della Camera Civile di Palermo

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