Con il presente articolo si vogliono riassumere le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale -pienamente condivise dallo scrivente sin dalla pubblicazione del progetto di D.Lgvo– in ordine alla dichiarata illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio della mediazione.
Come ben risaputo, con la Sentenza nr. 272 del 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato che:
“Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale: a) dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1»; b) dell’art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) dell’art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e» ; d) dell’art. 5, comma 5, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell’art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo cinque,»; f) dell’art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano», anziché «computa»; h) dell’art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell’art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13»; l) dell’intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; m) dell’art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dell’art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o) dell’art. 24 del detto decreto legislativo“.
Ogni altro motivo risulta essere stato assorbito.
Le otto ordinanze di rimessione (Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ordinanza del 12 aprile 2011; il Giudice di pace di Parma ordinanza depositata il 1° agosto 2011; il Giudice di pace di Recco ordinanza depositata il 5 dicembre 2011; il Giudice di pace di Catanzaro ordinanza depositata il 1° settembre 2011; il Tribunale di Genova ordinanza depositata il 18 novembre 2011; il Giudice di pace di Catanzaro ordinanza depositata il 3 novembre 2011; il Giudice di pace di Salerno ordinanza depositata il 19 dicembre 2011; il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ordinanza depositata il 24 gennaio 2012) hanno posto questioni identiche, o comunque connesse, in relazione alla normativa censurata.
La Corte ha esaminato, per motivazioni di priorità logico-sistematica, le questioni di legittimità costituzionale inerenti gli articoli 76 e 77 Cost., nei confronti dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, con riferimento al carattere obbligatorio della mediazione, in asserita violazione della legge delega, attribuisce al preliminare esperimento della procedura di mediazione.
In particolar modo la Corte ha ritenuto che, considerato il richiamo dell’ordinanza di rimessione alla violazione dell’art. 76 Cost., lo scrutinio di legittimità costituzionale debba essere condotto con riferimento all’eccesso di delega.
Ricordiamo che forza del citato art. 5, la parte che intendeva agire in giudizio per una delle azioni specificamente indicate, era tenuta, in via preliminare, ad esperire la procedura di conciliazione, disciplinata come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il carattere obbligatorio così attribuito a detta procedura è stato censurato, per eccesso o difetto di delega, da quasi tutte le ordinanze di rimessione sopra indicate.
Come ben sappiamo, tali censure sono state ritenuta fondate.
Nell’esplicitare il proprio iter logico giuridico, la Corte ha, preliminarmente ribadito che:
“Il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega e i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l’interpretazione della loro portata. La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega: pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente“
In tal senso, posto che sia la legge delega (art. 60, comma 2 e comma 3, lettera c, della legge n. 69 del 2009), sia il d.lgs. n. 28 del 2010 (preambolo) si richiamano al rispetto e alla coerenza con la normativa dell’Unione europea, la Corte ha preso le mosse proprio dall’analisi degli elementi desumibili dalla normativa, nonché dalla Giurisprudenza comunitaria:
– La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
– La Risoluzione del Parlamento europeo in data 25 ottobre 2011 (2011/2117-INI) sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare, ancorché priva di efficacia vincolante;
– La risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (2011/2026-INI), relativa all’attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali.
– La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in data 18 marzo 2010, Sezione quarta, pronunciata nelle cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08, C-320/08.
Analizzati tali superiori elementi, la Corte conclude che:
“Come emerge dalla ricognizione che precede, dai richiamati atti dell’Unione europea non si desume alcuna esplicita o implicita opzione a favore del carattere obbligatorio dell’istituto della mediazione. Fermo il favor dimostrato verso detto istituto, in quanto ritenuto idoneo a fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale, il diritto dell’Unione disciplina le modalità con le quali il procedimento può essere strutturato («può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro», ai sensi dell’art. 3, lettera a, della direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008), ma non impone e nemmeno consiglia l’adozione del modello obbligatorio, limitandosi a stabilire che resta impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio (art. 5, comma 2, della direttiva citata)
(…) Pertanto, la disciplina dell’UE si rivela neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare, la quale resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie.
Ne deriva che l’opzione a favore del modello di mediazione obbligatoria, operata dalla normativa censurata, non può trovare fondamento nella citata disciplina.
Infatti, una volta raggiunta tale conclusione, si deve per conseguenza escludere che il contenuto della legge delega, richiamando la direttiva comunitaria, possa essere interpretato come scelta a favore del modello di mediazione obbligatoria.”.
Ciò posto, La Corte è passata all’analisi ed interpretazione della legge delega al fine di verificare il rispetto dei principi da essa posti in sede di emanazione del d.lgs. n. 28 del 2010.
La conclusione cui si è giunti è che la detta legge delega, tra i principi e criteri direttivi di cui all’art. 60, comma 3, non esplicita in alcun modo la previsione del carattere obbligatorio della mediazione finalizzata alla conciliazione:
“Il denunciato eccesso di delega, dunque, sussiste, in relazione al carattere obbligatorio dell’istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010.
Tale vizio non potrebbe essere superato considerando la norma introdotta dal legislatore delegato come un coerente sviluppo e completamento delle scelte espresse dal delegante, perché – come sopra messo in rilievo – in realtà con il censurato art. 5, comma 1, si è posto in essere un istituto (la mediazione obbligatoria in relazione alle controversie nella norma stessa elencate) che non soltanto è privo di riferimenti ai principi e criteri della delega ma, almeno in due punti, contrasta con la concezione della mediazione come imposta dalla normativa delegata”.
Parimenti escluse sono state tutte le considerazioni volte a ritenere che l’ordinamento conosce varie procedure obbligatorie di conciliazione. Si tratta, infatti, di procedimenti specifici, per singoli settori, in relazione ai quali nessun rapporto di derivazione è configurabile in riferimento all’istituto della mediazione.
La Corte, quindi, conclude:
“In definitiva, alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. La declaratoria deve essere estesa all’intero comma 1, perché gli ultimi tre periodi sono strettamente collegati a quelli precedenti (oggetto delle censure), sicché resterebbero privi di significato a seguito della caducazione di questi”.
Di seguito l’intera Sentenza
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