Assemblea Nazionale 2013: Le proposte dell’UNCC contro la deriva economicista della giustizia civile

A Taormina, nella Sala Congressi dell’Hotel Villa Diodoro, nei giorni del 18-19 ottobre 2013, si terrà Assemblea Nazionale 2013 dell’Unione Nazionale delle Camere Civili il cui tema dedicato è: Le proposte dell’UNCC contro la deriva economicista  della giustizia civile.assemblea nazionale cc

Il programma dei lavori è il seguente:
Venerdì 18 ottobre 2013
ore 8,30 – Registrazione dei partecipanti
ore 9,00 – Saluti delle autorità
ore 9,30 – Introduzione ai lavori del Presidente dell’UNCC Avv. Renzo Menoni

Prima Sessione (ore 10,00 – 13,00)
Tavola rotonda sulla deriva economicista della giustizia civile

Buffet (ore 13,00 – 14,30)

Seconda Sessione (ore 14,30 – 17,00)
Le proposte dell’UNCC

Terza Sessione (ore 17,00 – 19,00)
Tavola rotonda sulle proposte dell’UNCC

Ore 21,00 – Cena di Gala

Sabato 19 ottobre 2013
Quarta Sessione (ore 9,00 – 13,30)
Assemblea Nazionale

ore 9,00 – 9,30 – Relazione del Presidente Nazionale dell’UNCC
ore 9,30 – 10,30 – Discussione sulla relazione del Presidente Nazionale
ore 10,30 – 11,00 -Illustrazione Mozioni
ore 11,00 – 12,30 – Dibattito
ore 12,30 – 13,00 – Votazione Mozioni
ore 13,00 – 13,30 – Illustrazione del Tesoriere Nazionale del Bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2014 – Votazione Bilanci

scheda iscrizione Congresso Camere civili

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Tabella Unica Nazionale sul risarcimento del danno alla persona. Camera dei deputati: discusso il c.d. Decreto ammazza risarcimenti

Sono state discusse oggi alla Camera dei Deputati le mozioni Colletti ed altri n. 1-00021, Boccuzzi ed altri n. 1-00099, Piazzoni ed altri n. 1-00100, Molteni ed altri n.1-00101, Gigli ed altri n. 1-00102, Costa ed altri n. 1-00103 e Giorgia Meloni ed altri n. 1-00104 concernenti iniziative volte a garantire un adeguato risarcimento a favore delle persone che hanno subito danni da incidenti stradali.

Le mozioni sopra indicate, con vari distinguo, ma complessivamente in modo concorde, hanno chiesto al Governo la sospensione dell’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica avente ad oggetto le nuove tabelle di risarcimento delle menomazioni e dell’integrità psicofisica.

Più in particolare ricordiamo che uno degli ultimi atti del Governo Monti è stata la presentazione dello schema di DPR del 03.04.2013 che prevedeva l’introduzione della tabella unica nazionale per il risarcimento delle menomazioni all’integrità psicofisica di lieve entità (già attualmente in vigore) e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità (per le quali attualmente si applica la Tabella predisposta dall’Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Milano secondo quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 7 giugno 2011).

L’introduzione di una tabella unica nazionale relativa al risarcimento del danno non patrimoniale è sempre stato considerato dalla Giurisprudenza (anche la superiore sentenza della Suprema Corte ha auspicato un intervento in tal senso), dall’avvocatura in generale e dalla dottrina, una importante necessità.
Infatti, il danno biologico, frutto di una lunghissima elaborazione giurisprudenziale, è stato definito come la temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell’individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento del complessivo stato di benessere e dell’efficienza psicofisica del soggetto leso (Cass., 9-12-1994, n. 10539).
Tale tipologia di danno presenta essenzialmente quattro caratteristiche:

  1. ha fondamento medico legale: affinché possa ritenersi sussistente un danno alla salute, deve sussistere una lesione all’integrità fisica o di quella psichica del danneggiato;
  2. il danno biologico ha natura disfunzionale, nel senso che per l’esistenza dello stesso è necessario che dalla compromissione all’integrità psico-fisica conseguano ripercussioni negative per l’esistenza del leso;
  3. il danno biologico è omnicomprensivo, nel senso che nella liquidazione del risarcimento occorre tenere conto di tutti gli aspett della vita concreta dell’individuo che vengono alterati o soppressi in conseguenza delle lesioni causate dall’altrui illecito (in tal senso si inserisce il potere equitativo del Giudice);
  4. il danno biologico è areddituale, nel senso che sia l’accertamento, sia la valutazione, sia la liquidazione debbono prescindere del tutto da ogni e qualsiasi riferimento al reddito od al patrimonio del danneggiato.

Da tali brevi premesse, risulta fin troppo ovvio che l’elaborazione di una tabella unica nazionale si pone nel solco della corretta tutela del danneggiato, soggetto posto al centro del sistema di valori emergenti dagli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione.
Non è, infatti, ammissibile (come accadeva con le diverse tabelle predisposte dai varii Tribunali) che per una stessa tipologia di lesione, a seconda del Tribunale adito, si possa pervenire a risarcimenti estremamente discordanti fra di loro anche con riferimento alla relativa quantificazione.

L’insorgere della classe forense innanzi allo schema di DPR del 03.04.2013 del Governo Monti è stato dettato, (giustamente ad avviso dello scrivente), dal fatto che con un colpo di mano si abbatteva di oltre il 50%  i risarcimenti (in alcuni casi il 60% per quelli spettanti ai macrolesi) per i danni alle persone, vittime della strada e della Malasanità.

Come è stato osservato nell’odierno dibattito alla Camera dei Deputati, così come è avvenuto per le lesioni micropermanenti nel 2005, l’intendimento volto a ridurre l’ammontare dei risarcimenti non era mediato da alcuna contropartita, neanche dalla riduzione dei premi delle polizze in misura percentuale pari almeno a quella dei risarcimenti.

E’ necessario ricordare, come peraltro fatto nell’ottimo intervento del deputato Antonio Boccuzzi, che:

    • nel 2001 con la legge il 5 marzo 2001, n. 57  sono stati ridotti i risarcimenti ed innalzati la soglia del danno considerato microlesione dal 5 al 9 per cento;
    • nel 2005 con l’emanazione dell’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono state imposte ulteriori strettoie risarcitorie e procedurali nell’ambito della microlesione, (peraltro prontamente bocciato dal giudizio della Corte costituzionale – sentenza n. 180/2009);
    • dal giugno 2007, è stata recepita dall’Italia la direttiva 14 della Comunità europea dell’11 maggio 2005, con cui sono state avviate le procedure per disporre l’aumento graduale dei massimali minimi RCA previsti dalla legge n. 990 del 1969, pari ad euro 774.685 (già da tempo considerati inadeguati a coprire i danni relativi ai casi più gravi di macrolesioni).  Poteva accadere, infatti, che in caso di sinistro con diversi danneggiati macrolesi il massimale non copriva l’intero risarcimento, con conseguente intervento del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, il quale, in definitiva, si sarebbe rivalso sul responsabile dell’incidente per le somme esborsate;
    • Su invito dell’Europa, pertanto, è stato il decreto legislativo n. 198 del 2007 che, all’articolo 1 comma 4, prevedeva la modifica dell’articolo 128 del decreto legislativo n. 209 del 2005, stabilendo che per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità RCA, il contratto dovesse essere stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi: nel caso di danno alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5 milioni per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; nel caso di danno alle cose, un importo minimo di copertura pari ad euro 1 milione per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
    • Infine, come ricordato, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 ha esteso a tutto il territorio nazionale le tabelle dell’Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano, ritenute le più congrue sia per il metodo di calcolo, sia per i valori risarcitori, (pari a circa il doppio di quelli di cui allo schema di tabella). Tale sentenza è stata confermata dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 14402/2011, n. 7.272/2012 e dall’atto n. 13 del 2013

Se i sinistri in Italia sono diminuiti del 22% in dieci anni (fonte ISTAT), le tariffe RC Auto non hanno seguito lo stesso andamento, nonostante tutte le politiche mirate alla liberalizzazione e alla concorrenza.

Lungi dal volerci addentrare in valutazioni sulla opportunità e sulle modalità operative del detto schema di DPR, è indubbio che il predetto schema ha sicuramente indicato delle tabelle certamente penalizzanti rispetto alla fattispecie risarcitoria che attualmente, da circa due anni, viene applicata da tutti i tribunali. Risulta altrettanto vero che deve ritenersi, quanto meno, censurabile il modus operandi in ordine a tale delicata fattispecie.

Pertanto, secondo quanto è emerso da tutte le mozioni, appare opportuno un ripensamento della materia in oggetto volto, non solo a stabilire dei corretti criteri risarcitori (e non ad effettuare degli indiscriminati, illogici ed immotivati tagli orizzontali), ma anche rivolto a ridefinire e ripensare l’intero schema del risarcimento del danno alla persona.

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Decreto 15 giugno 2013 “Fare”

Dopo non una esattamente facile ricerca, pubblichiamo il pdf allegato al presente articolo, in cui abbiamo cercato di organizzare le norme relative al Decreto del 15 giugno 2013 con il quale sono state approvate da Governo le misure urgenti per la crescita.
Nel predetto documento allegato, preceduto da un indice sistematico, abbiamo raccolto le norme del Titolo III relative alle misure per l’efficienza del sistema Giudiziario e la definizione del Contenzioso.

scarica le disposizioni sulla Giustizia del decreto fare

Prossimamente la Camera Civile di Palermo pubblicherà una analisi delle superiori disposizioni, intanto questo il testo del comunicato stampa:

Lo stato della giustizia civile costituisce, senza dubbio, uno dei fattori esogeni di svantaggio competitivo per la società italiana, in particolare per chi produce e lavora. Siamo al 158° posto nel mondo nell’indice di efficienza di recupero del credito a causa dei tempi lunghi e 1.210 giorni è la durata media dei procedimenti civili per il recupero crediti. Allarmante è, inoltre, il numero di condanne riportate dallo Stato per violazione del termine della ragionevole durata dei processi.

Cosa cambia
Per far fronte a queste criticità il decreto contiene una serie di misure volte a:

1. Incidere sui tempi della giustizia civile e migliorarne l’efficienza.

A tal fine si prevede:

Il ripristino – per diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata – della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, con l’esclusione (richiesta dall’avvocatura) delle controversie per danni da circolazione stradale, il netto contenimento dei costi per la mediazione e l’adeguato coinvolgimento della classe forense;

l’istituzione di stage di formazione presso gli uffici giudiziari dei tribunali. I giovani laureati in Giurisprudenza più meritevoli (valutati in funzione della media degli esami fondamentali e dalla media di laurea) potranno completare la predetta formazione presso i predetti uffici giudiziari, che si potranno avvalere del loro qualificato contributo;

l’istituzione di un contingente di 400 giudici non togati per lo smaltimento del contenzioso pendente presso le Corti di Appello;

l’istituzione della figura di assistentedi studio presso la Corte di cassazione: 30 magistrati ordinari già in ruolo potranno essere assegnati dal CSM alle sezioni civili della Corte di Cassazione, per conseguire un aumento della produttività del settore, contrastando l’attuale tendenza ad un aumento delle pendenze (nel 2012 sono risultati quasi 100.000 processi pendenti).

la possibilità – nell’ambito dei processi di divisione di beni in comproprietà (notoriamente lunghi) – di attribuire la delega a un notaio nominato dal giudice delle operazioni di divisione, quando ci sia accordo tra i comproprietari sulla necessità di divisione del bene.

2. Contribuire a ricostituire un ambiente d’impresa accogliente per gli investitori nazionali e internazionali fondato sulla certezza del credito.

A tal fine si prevede:

La concentrazione esclusiva presso i Tribunali e le Corti di appello di Milano, Roma e Napoli delle cause che coinvolgono gli investitori esteri (senza sedi stabili in Italia) con lo scopo di garantire una maggiore prevedibilità delle decisioni e ridotti costi logicistici.

La revisione del cosiddetto concordato in bianco. Lo strumento è stato introdotto nel 2012 per consentire all’impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle somme che si intendono pagare ai creditori). Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile) emerse dai primi rilievi statistici, si dispone che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti). Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l’impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura;

nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la previsione che il giudice quando è presentata opposizione a decreto ingiuntivo debba fissare la prima udienza non oltre 30 giorni e, in quella sede, decidere sulla provvisoria esecuzione.

Le aspettative

Per effetto delle misure introdotte ci si attende, nei prossimi 5 ANNI, un consistente abbattimento del contenzioso civile, nonché un incremento dei procedimenti definiti. In particolare:

TRIBUNALI Definiti in 5 anni: + 675.000
APPELLO Definiti in 5 anni: + 262.500
CASSAZIONE Definiti in 5 anni: + 20.000

IMPATTO TOTALE IN 5 ANNI

Maggiori definiti: + 957.500
Minori sopravvenienze: – 200.000
Minori pendenze complessive: 1.157.000

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La Camera Civile di Palermo compie 24 anni

Il 18 aprile del 1989 veniva istituita la Camera Civile di Palermo ad opera di un gruppo di Avvocati che credevano, e credono ancora oggi, che sia necessario “promuovere in tutte le sedi l’adeguamento dell’ordinamento civile, sostanziale e processuale, alle esigenze della società e contribuire al migliore funzionamento della Giustizia Civile, mantenendo alto il prestigio degli operatori, diffondendo e sviluppando i principi della deontologia professionale sia nei rapporti con le parti, che nella colleganza professionale“.
Ancora oggi la Camera Civile di Palermo concorre alla tutela degli interessi sia di chi opera nello specifico settore professionale, che degli utenti della Giustizia.
L’augurio di buon compleanno che alcuni amici e colleghi su Facebook hanno gentilmente rivolto alla Camera Civile di Palermo, intendiamo girarlo a tutti gli aderenti, a coloro che l’hanno fortemente voluta e a coloro che ancora oggi continuano a lavorare per renderla effettivamente rappresentativa e partecipe della vita sociale e professionale.

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Evento formativo: Rompere il silenzio: la violenza sulle donne e sui minori fra prevenzione e ascolto

I Clubs Lions di Palermo, ai quali si sono uniti la Camera Civile di Palermo, l’Associazione Mogli Medici Italiani e con il patrocinio del Comando Regione Militare Sud, hanno organizzato il convegno sul tema “Rompere il silenzio: la violenza sulle donne e sui minori fra prevenzione e ascolto che si terrà presso il Circolo Ufficiali di Palermo (P.zza S. Oliva) il giorno 20 aprile 2013 ore 09,00.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo riconoscerà 4 crediti formativi per gli avvocati che parteciperanno all’incontro previa necessaria registrazione da effettuarsi compilando il modulo in calce al presente articolo.
L’iscrizione al detto evento sarà gratuita.

I relatori del convegno saranno:

Dr.ssa Angela Ruvolo (Psicologa – psicoterapeuta): Il consulente e la vittima dell’abuso sessuale. Tu che mi guardi e mi ascolti, tu che mi guardi e mi racconti.
Dr.ssa Alessia Sinatra (Sostituto procuratore della Repubblica): La vittima e il trauma: gli aspetti riparatori del percorso giudiziario.
Dr.ssa Daniela Miceli (Docente specializzato scuola primaria): L’intervento educativo, scuola, famiglia, territorio.
Dr.ssa Maria Concetta Sole (Presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo): La protezione del minore fra prevenzione ed intervento.
Dr. Maurizio Gentile (Psicologo referente per l’area delle disabilità e la dispersione Scolastia dell’Ufficio Scolastico regionale): La violenza sulle fasce deboli fra scuola e territorio.
Avv. Francesco Greco (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo): Il ruolo del difensore e confini del segreto professionale.
Prof. Avv. Gianfranco Amenta (Titolare di Cattedra Istituzioni di diritto privato Università di Palermo): Il ruolo dell’Avvocato e la funzione dei Lions.

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Secondo Rapporto sulla Giustizia Civile in Italia

Si terrà a Roma nei giorni del 01 e 02 marzo, presso la Corte di Cassazione – Aula Magna – il Secondo rapporto sulla Giustizia Civile in Italia.

La prima sessione – Venerdì 1° marzo ore 10.30 – 13.30 – avrà come tema: “Le riforme che si sono succedute dagli anni ’90 ad oggi hanno migliorato il funzionamento della Giustizia Civile? Bilancio di un ventennio“;

La seconda sessione inizierà alle ore 14.00 per concludersi alle 17.00, ed avrà come tema: “Il processo civile può funzionare, hic et nunc, senza ulteriori riforme legislative?

Alle ore 17.00 inizierà la terza sessione dal tema. “I mezzi alternativi per la risoluzione delle controversie (arbitrato – conciliazione partecipativa – mediazione)“.

Sabato 02 marzo inizierà la quarta sessione alle ore 09.30: “Riflessioni e proposte“.

Di seguito alleghiamo la relativa brochure per chi fosse interessato.

Secondo Rapporto Giustizia Civile in Italia

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Lettera ai soci del presidente della Camera Civile di Palermo Avv. Pietro Manzella

Cari Soci e Colleghi,
è arrivato il tempo di ricominciare un anno d’intenso lavoro per la nostra Associazione, dopo la pausa per le festività trascorse.

Il 2013 si presenta come un anno pieno di novità (dall’ennesima riforma ai codici, all’approvazione della nuova disciplina del nostro ordinamento professionale) che meritano approfondimenti e chiarezze interpretative.

Come è a Vs. conoscenza il 15 c.m. si è svolto il 1° C.D. in cui si sono tracciate le prime linee organizzative e programmatiche della nostra Camera Civile.

Voglio ringraziare tutti Voi per la partecipazione e l’attenzione dimostrata e Vi invito ad aumentare tali interessi anche per questo anno.

Soltanto attraverso una corposa ed incisiva partecipazione si potranno avvertire le necessità di progredire e/o migliorare e/o modificare le scelte che il C.D. adotta.

La solitudine o il “senno del poi” non aiutano la crescita qualitativa di nessuna associazione poiché la sinergia del lavoro è indice di democrazia, libertà, forza ed incisività in un cammino che guarda in alto per il miglioramento di ciascuno di noi.

Gli scopi dell’associazione non sono utilitaristici, ma essi guardano con ampio respiro alla collettività della nostra società, ai cittadini per la tutela ed il rispetto dei loro diritti e per la lotto contro le ingiustizie e l’affermazione dei principi costituzionali.

Ecco perché mi piace definire l’Avvocato come il paladino del rispetto della legalità e dei diritti di tutti.

Non a caso il nuovo ordinamento professionale risalta la funzione ed il ruolo dell’Avvocato, poiché uno “garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti” e poi continua nell’affermare “tutela l’affidamento della collettività e della clientela” prescrivendo l’obbligo della correttezza e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

Con ciò intendo ribadire il ruolo fondamentale dell’Avvocato nella vita sociale e nell’intera collettività, ma non dobbiamo dimenticare che per essere tali è necessario eliminare al nostro interno le rivalità meramente arrivistiche, diventando sempre più indispensabile il rispetto della deontologia sia al nostro interno che verso la clientela.

Tali valori possiamo riconquistarli solo lavorando assieme anche con tutte le altre associazioni.

Sono sicuro che tutti noi continueremo su questa strada, rispolverando uno spirito di collegialità e collaborazione per migliorare, con la sinergia nel lavoro, le qualità professionali individuali e quelle con gli altri, affinché tutti possiamo prendere per mano la nostra Camera Civile e portarla ai vertici di professionalità, preparazione degli iscritti e collaboratività con gli altri organismi che lavorano nell’intero “Pianeta Giustizia”.

Buon anno e buon lavoro a tutti.

Avv. Pietro Manzella

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La riforma forense: il Disegno di Legge definitivamente approvato dal senato

L’aula del Senato ha appena approvato in via definitiva la riforma dell’ordinamento forense.

Queste, in estrema sintesi, sono i temi delle nuove norme introdotte:

L’accesso alla professione consterà di tre prove scritte e una orale da svolgersi nella stessa sede, senza codici commentati. La durata della pratica è di 18 mesi;
Obbligo per l’avvocato, pena l’illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile;
E’ consentito all’avvocato dare informazioni (pubblicità), in modo trasparente e nel rispetto del decoro della funzione svolta, sul modo di esercizio della professione;
Sono ammesse le società tra avvocati di natura multidisciplinare; sono altresì previste società di capitali senza il socio esterno a garanzia dell’autonomia della prestazione professionale;
In ordine alle tariffe il compenso è concordato (in mancanza di accordo si applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo); ritorna il divieto del patto di quota lite.

Di seguito alleghiamo il documento pubblicato dal CNF

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Mediazione: la sentenza della Corte Costituzionale nr. 272 del 2012

Con il presente articolo si vogliono riassumere le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale -pienamente condivise dallo scrivente sin dalla pubblicazione del progetto di D.Lgvo– in ordine alla dichiarata illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio della mediazione.

Come ben risaputo, con la Sentenza nr. 272 del 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato che:

“Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale: a) dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1»; b) dell’art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) dell’art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e» ; d) dell’art. 5, comma 5, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell’art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo cinque,»; f) dell’art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano», anziché «computa»; h) dell’art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell’art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13»; l) dell’intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; m) dell’art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dell’art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o) dell’art. 24 del detto decreto legislativo“.

Ogni altro motivo risulta essere stato assorbito.

Le otto ordinanze di rimessione (Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ordinanza del 12 aprile 2011; il Giudice di pace di Parma ordinanza depositata il 1° agosto 2011; il Giudice di pace di Recco ordinanza depositata il 5 dicembre 2011; il Giudice di pace di Catanzaro ordinanza depositata il 1° settembre 2011; il Tribunale di Genova ordinanza depositata il 18 novembre 2011; il Giudice di pace di Catanzaro ordinanza depositata il 3 novembre 2011; il Giudice di pace di Salerno ordinanza depositata il 19 dicembre 2011; il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ordinanza depositata il 24 gennaio 2012) hanno posto questioni identiche, o comunque connesse, in relazione alla normativa censurata.

La Corte ha esaminato, per motivazioni di priorità logico-sistematica, le questioni di legittimità costituzionale inerenti gli articoli 76 e 77 Cost., nei confronti dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, con riferimento al carattere obbligatorio della mediazione, in asserita violazione della legge delega, attribuisce al preliminare esperimento della procedura di mediazione.
In particolar modo la Corte ha ritenuto che, considerato il richiamo dell’ordinanza di rimessione alla violazione dell’art. 76 Cost., lo scrutinio di legittimità costituzionale debba essere condotto con riferimento all’eccesso di delega.

Ricordiamo che forza del citato art. 5, la parte che intendeva agire in giudizio per una delle azioni specificamente indicate, era tenuta, in via preliminare, ad esperire la procedura di conciliazione, disciplinata come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il carattere obbligatorio così attribuito a detta procedura è stato censurato, per eccesso o difetto di delega, da quasi tutte le ordinanze di rimessione sopra indicate.

Come ben sappiamo, tali censure sono state ritenuta fondate.

Nell’esplicitare il proprio iter logico giuridico, la Corte ha, preliminarmente ribadito che:

“Il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega e i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l’interpretazione della loro portata. La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega: pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente

In tal senso, posto che sia la legge delega (art. 60, comma 2 e comma 3, lettera c, della legge n. 69 del 2009), sia il d.lgs. n. 28 del 2010 (preambolo) si richiamano al rispetto e alla coerenza con la normativa dell’Unione europea, la Corte ha preso le mosse proprio dall’analisi degli elementi desumibili dalla normativa, nonché dalla Giurisprudenza comunitaria:

– La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
– La Risoluzione del Parlamento europeo in data 25 ottobre 2011 (2011/2117-INI) sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare, ancorché priva di efficacia vincolante;
– La risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (2011/2026-INI), relativa all’attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali.
– La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in data 18 marzo 2010, Sezione quarta, pronunciata nelle cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08, C-320/08.

Analizzati tali superiori elementi, la Corte conclude che:

“Come emerge dalla ricognizione che precede, dai richiamati atti dell’Unione europea non si desume alcuna esplicita o implicita opzione a favore del carattere obbligatorio dell’istituto della mediazione. Fermo il favor dimostrato verso detto istituto, in quanto ritenuto idoneo a fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale, il diritto dell’Unione disciplina le modalità con le quali il procedimento può essere strutturato («può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro», ai sensi dell’art. 3, lettera a, della direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008), ma non impone e nemmeno consiglia l’adozione del modello obbligatorio, limitandosi a stabilire che resta impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio (art. 5, comma 2, della direttiva citata)
(…) Pertanto, la disciplina dell’UE si rivela neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare, la quale resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie.
Ne deriva che l’opzione a favore del modello di mediazione obbligatoria, operata dalla normativa censurata, non può trovare fondamento nella citata disciplina.
Infatti, una volta raggiunta tale conclusione, si deve per conseguenza escludere che il contenuto della legge delega, richiamando la direttiva comunitaria, possa essere interpretato come scelta a favore del modello di mediazione obbligatoria.”.

Ciò posto, La Corte è passata all’analisi ed interpretazione della legge delega al fine di verificare il rispetto dei principi da essa posti in sede di emanazione del d.lgs. n. 28 del 2010.
La conclusione cui si è giunti è che la detta legge delega, tra i principi e criteri direttivi di cui all’art. 60, comma 3, non esplicita in alcun modo la previsione del carattere obbligatorio della mediazione finalizzata alla conciliazione:

“Il denunciato eccesso di delega, dunque, sussiste, in relazione al carattere obbligatorio dell’istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010.
Tale vizio non potrebbe essere superato considerando la norma introdotta dal legislatore delegato come un coerente sviluppo e completamento delle scelte espresse dal delegante, perché – come sopra messo in rilievo – in realtà con il censurato art. 5, comma 1, si è posto in essere un istituto (la mediazione obbligatoria in relazione alle controversie nella norma stessa elencate) che non soltanto è privo di riferimenti ai principi e criteri della delega ma, almeno in due punti, contrasta con la concezione della mediazione come imposta dalla normativa delegata”.

Parimenti escluse sono state tutte le considerazioni volte a ritenere che l’ordinamento conosce varie procedure obbligatorie di conciliazione. Si tratta, infatti, di procedimenti specifici, per singoli settori, in relazione ai quali nessun rapporto di derivazione è configurabile in riferimento all’istituto della mediazione.

La Corte, quindi, conclude:

“In definitiva, alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. La declaratoria deve essere estesa all’intero comma 1, perché gli ultimi tre periodi sono strettamente collegati a quelli precedenti (oggetto delle censure), sicché resterebbero privi di significato a seguito della caducazione di questi”.

Di seguito l’intera Sentenza

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IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO ALL’AVVOCATO E GLI ASPETTI ECONOMICI DEL RAPPORTO PROFESSIONALE

Il 29 Ottobre 2012, alle ore 1o:00, presso l’AULA MAGNA della Corte di Appello di Palermo,
si terrà l’incontro di studio – per il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo ha riconosciuto n. 3 crediti formativi – sul tema:

IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO ALL’AVVOCATO  E GLI ASPETTI ECONOMICI DEL RAPPORTO PROFESSIONALE

Per iscriversi compilare il modulo in calce a questo articolo.

Di seguito il programma dell’incontro.

Programma:

Saluti:

Avv. Francesco Greco (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo)

Moderatore:

Avv. Pietro Manzella (Presidente C.C. Palermo)

Relatori:
1) Avv. Federico Ferina  (PROFESSORE DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO)

2) Avv.  Marina Vaiana (AVVOCATO)

L’evento sarà gratuito per gli iscritti alla Camera Civile di Palermo, mentre per i non iscritti sarà richiesto un contributo, a titolo di rimborso spese, pari ad € 10,00 che potrà essere corrisposto il giorno dell’incontro formativo.

Per qualunque informazione e richiesta di chiarimenti potete contattare la Segreteria Organizzativa: info@cameracivilepalermo.it
Ovvero:
L’Avv. Pietro Manzella 
(Presidente C.C.P.) tel. 091 321724 – cell. 3351289656;
L’Avv. Gerlando Gibilaro (Segretario C.C.P.) tel. 0915601425 – cell. 3351899700.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 28/10/2012

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