Secondo Rapporto sulla Giustizia Civile in Italia

Si terrà a Roma nei giorni del 01 e 02 marzo, presso la Corte di Cassazione – Aula Magna – il Secondo rapporto sulla Giustizia Civile in Italia.

La prima sessione – Venerdì 1° marzo ore 10.30 – 13.30 – avrà come tema: “Le riforme che si sono succedute dagli anni ’90 ad oggi hanno migliorato il funzionamento della Giustizia Civile? Bilancio di un ventennio“;

La seconda sessione inizierà alle ore 14.00 per concludersi alle 17.00, ed avrà come tema: “Il processo civile può funzionare, hic et nunc, senza ulteriori riforme legislative?”

Alle ore 17.00 inizierà la terza sessione dal tema. “I mezzi alternativi per la risoluzione delle controversie (arbitrato – conciliazione partecipativa – mediazione)“.

Sabato 02 marzo inizierà la quarta sessione alle ore 09.30: “Riflessioni e proposte“.

Di seguito alleghiamo la relativa brochure per chi fosse interessato.

Secondo Rapporto Giustizia Civile in Italia

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Lettera ai soci del presidente della Camera Civile di Palermo Avv. Pietro Manzella

Cari Soci e Colleghi,
è arrivato il tempo di ricominciare un anno d’intenso lavoro per la nostra Associazione, dopo la pausa per le festività trascorse.

Il 2013 si presenta come un anno pieno di novità (dall’ennesima riforma ai codici, all’approvazione della nuova disciplina del nostro ordinamento professionale) che meritano approfondimenti e chiarezze interpretative.

Come è a Vs. conoscenza il 15 c.m. si è svolto il 1° C.D. in cui si sono tracciate le prime linee organizzative e programmatiche della nostra Camera Civile.

Voglio ringraziare tutti Voi per la partecipazione e l’attenzione dimostrata e Vi invito ad aumentare tali interessi anche per questo anno.

Soltanto attraverso una corposa ed incisiva partecipazione si potranno avvertire le necessità di progredire e/o migliorare e/o modificare le scelte che il C.D. adotta.

La solitudine o il “senno del poi” non aiutano la crescita qualitativa di nessuna associazione poiché la sinergia del lavoro è indice di democrazia, libertà, forza ed incisività in un cammino che guarda in alto per il miglioramento di ciascuno di noi.

Gli scopi dell’associazione non sono utilitaristici, ma essi guardano con ampio respiro alla collettività della nostra società, ai cittadini per la tutela ed il rispetto dei loro diritti e per la lotto contro le ingiustizie e l’affermazione dei principi costituzionali.

Ecco perché mi piace definire l’Avvocato come il paladino del rispetto della legalità e dei diritti di tutti.

Non a caso il nuovo ordinamento professionale risalta la funzione ed il ruolo dell’Avvocato, poiché uno “garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti” e poi continua nell’affermare “tutela l’affidamento della collettività e della clientela” prescrivendo l’obbligo della correttezza e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

Con ciò intendo ribadire il ruolo fondamentale dell’Avvocato nella vita sociale e nell’intera collettività, ma non dobbiamo dimenticare che per essere tali è necessario eliminare al nostro interno le rivalità meramente arrivistiche, diventando sempre più indispensabile il rispetto della deontologia sia al nostro interno che verso la clientela.

Tali valori possiamo riconquistarli solo lavorando assieme anche con tutte le altre associazioni.

Sono sicuro che tutti noi continueremo su questa strada, rispolverando uno spirito di collegialità e collaborazione per migliorare, con la sinergia nel lavoro, le qualità professionali individuali e quelle con gli altri, affinché tutti possiamo prendere per mano la nostra Camera Civile e portarla ai vertici di professionalità, preparazione degli iscritti e collaboratività con gli altri organismi che lavorano nell’intero “Pianeta Giustizia”.

Buon anno e buon lavoro a tutti.

Avv. Pietro Manzella

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La riforma forense: il Disegno di Legge definitivamente approvato dal senato

L’aula del Senato ha appena approvato in via definitiva la riforma dell’ordinamento forense.

Queste, in estrema sintesi, sono i temi delle nuove norme introdotte:

L’accesso alla professione consterà di tre prove scritte e una orale da svolgersi nella stessa sede, senza codici commentati. La durata della pratica è di 18 mesi;
Obbligo per l’avvocato, pena l’illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile;
E’ consentito all’avvocato dare informazioni (pubblicità), in modo trasparente e nel rispetto del decoro della funzione svolta, sul modo di esercizio della professione;
Sono ammesse le società tra avvocati di natura multidisciplinare; sono altresì previste società di capitali senza il socio esterno a garanzia dell’autonomia della prestazione professionale;
In ordine alle tariffe il compenso è concordato (in mancanza di accordo si applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo); ritorna il divieto del patto di quota lite.

Di seguito alleghiamo il documento pubblicato dal CNF

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Mediazione: la sentenza della Corte Costituzionale nr. 272 del 2012

Con il presente articolo si vogliono riassumere le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale -pienamente condivise dallo scrivente sin dalla pubblicazione del progetto di D.Lgvo– in ordine alla dichiarata illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio della mediazione.

Come ben risaputo, con la Sentenza nr. 272 del 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato che:

“Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale: a) dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1»; b) dell’art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) dell’art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e» ; d) dell’art. 5, comma 5, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell’art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo cinque,»; f) dell’art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano», anziché «computa»; h) dell’art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell’art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13»; l) dell’intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; m) dell’art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dell’art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o) dell’art. 24 del detto decreto legislativo“.

Ogni altro motivo risulta essere stato assorbito.

Le otto ordinanze di rimessione (Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ordinanza del 12 aprile 2011; il Giudice di pace di Parma ordinanza depositata il 1° agosto 2011; il Giudice di pace di Recco ordinanza depositata il 5 dicembre 2011; il Giudice di pace di Catanzaro ordinanza depositata il 1° settembre 2011; il Tribunale di Genova ordinanza depositata il 18 novembre 2011; il Giudice di pace di Catanzaro ordinanza depositata il 3 novembre 2011; il Giudice di pace di Salerno ordinanza depositata il 19 dicembre 2011; il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ordinanza depositata il 24 gennaio 2012) hanno posto questioni identiche, o comunque connesse, in relazione alla normativa censurata.

La Corte ha esaminato, per motivazioni di priorità logico-sistematica, le questioni di legittimità costituzionale inerenti gli articoli 76 e 77 Cost., nei confronti dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, con riferimento al carattere obbligatorio della mediazione, in asserita violazione della legge delega, attribuisce al preliminare esperimento della procedura di mediazione.
In particolar modo la Corte ha ritenuto che, considerato il richiamo dell’ordinanza di rimessione alla violazione dell’art. 76 Cost., lo scrutinio di legittimità costituzionale debba essere condotto con riferimento all’eccesso di delega.

Ricordiamo che forza del citato art. 5, la parte che intendeva agire in giudizio per una delle azioni specificamente indicate, era tenuta, in via preliminare, ad esperire la procedura di conciliazione, disciplinata come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il carattere obbligatorio così attribuito a detta procedura è stato censurato, per eccesso o difetto di delega, da quasi tutte le ordinanze di rimessione sopra indicate.

Come ben sappiamo, tali censure sono state ritenuta fondate.

Nell’esplicitare il proprio iter logico giuridico, la Corte ha, preliminarmente ribadito che:

“Il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega e i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l’interpretazione della loro portata. La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega: pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente“

In tal senso, posto che sia la legge delega (art. 60, comma 2 e comma 3, lettera c, della legge n. 69 del 2009), sia il d.lgs. n. 28 del 2010 (preambolo) si richiamano al rispetto e alla coerenza con la normativa dell’Unione europea, la Corte ha preso le mosse proprio dall’analisi degli elementi desumibili dalla normativa, nonché dalla Giurisprudenza comunitaria:

– La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
– La Risoluzione del Parlamento europeo in data 25 ottobre 2011 (2011/2117-INI) sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare, ancorché priva di efficacia vincolante;
– La risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (2011/2026-INI), relativa all’attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali.
– La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in data 18 marzo 2010, Sezione quarta, pronunciata nelle cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08, C-320/08.

Analizzati tali superiori elementi, la Corte conclude che:

“Come emerge dalla ricognizione che precede, dai richiamati atti dell’Unione europea non si desume alcuna esplicita o implicita opzione a favore del carattere obbligatorio dell’istituto della mediazione. Fermo il favor dimostrato verso detto istituto, in quanto ritenuto idoneo a fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale, il diritto dell’Unione disciplina le modalità con le quali il procedimento può essere strutturato («può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro», ai sensi dell’art. 3, lettera a, della direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008), ma non impone e nemmeno consiglia l’adozione del modello obbligatorio, limitandosi a stabilire che resta impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio (art. 5, comma 2, della direttiva citata)
(…) Pertanto, la disciplina dell’UE si rivela neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare, la quale resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie.
Ne deriva che l’opzione a favore del modello di mediazione obbligatoria, operata dalla normativa censurata, non può trovare fondamento nella citata disciplina.
Infatti, una volta raggiunta tale conclusione, si deve per conseguenza escludere che il contenuto della legge delega, richiamando la direttiva comunitaria, possa essere interpretato come scelta a favore del modello di mediazione obbligatoria.”.

Ciò posto, La Corte è passata all’analisi ed interpretazione della legge delega al fine di verificare il rispetto dei principi da essa posti in sede di emanazione del d.lgs. n. 28 del 2010.
La conclusione cui si è giunti è che la detta legge delega, tra i principi e criteri direttivi di cui all’art. 60, comma 3, non esplicita in alcun modo la previsione del carattere obbligatorio della mediazione finalizzata alla conciliazione:

“Il denunciato eccesso di delega, dunque, sussiste, in relazione al carattere obbligatorio dell’istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010.
Tale vizio non potrebbe essere superato considerando la norma introdotta dal legislatore delegato come un coerente sviluppo e completamento delle scelte espresse dal delegante, perché – come sopra messo in rilievo – in realtà con il censurato art. 5, comma 1, si è posto in essere un istituto (la mediazione obbligatoria in relazione alle controversie nella norma stessa elencate) che non soltanto è privo di riferimenti ai principi e criteri della delega ma, almeno in due punti, contrasta con la concezione della mediazione come imposta dalla normativa delegata”.

Parimenti escluse sono state tutte le considerazioni volte a ritenere che l’ordinamento conosce varie procedure obbligatorie di conciliazione. Si tratta, infatti, di procedimenti specifici, per singoli settori, in relazione ai quali nessun rapporto di derivazione è configurabile in riferimento all’istituto della mediazione.

La Corte, quindi, conclude:

“In definitiva, alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. La declaratoria deve essere estesa all’intero comma 1, perché gli ultimi tre periodi sono strettamente collegati a quelli precedenti (oggetto delle censure), sicché resterebbero privi di significato a seguito della caducazione di questi”.

Di seguito l’intera Sentenza

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IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO ALL’AVVOCATO E GLI ASPETTI ECONOMICI DEL RAPPORTO PROFESSIONALE

Il 29 Ottobre 2012, alle ore 1o:00, presso l’AULA MAGNA della Corte di Appello di Palermo,
si terrà l’incontro di studio – per il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo ha riconosciuto n. 3 crediti formativi – sul tema:

IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO ALL’AVVOCATO  E GLI ASPETTI ECONOMICI DEL RAPPORTO PROFESSIONALE

Per iscriversi compilare il modulo in calce a questo articolo.

Di seguito il programma dell’incontro.

Programma:

Saluti:

Avv. Francesco Greco (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo)

Moderatore:

Avv. Pietro Manzella (Presidente C.C. Palermo)

Relatori:
1) Avv. Federico Ferina  (PROFESSORE DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO)

2) Avv.  Marina Vaiana (AVVOCATO)

L’evento sarà gratuito per gli iscritti alla Camera Civile di Palermo, mentre per i non iscritti sarà richiesto un contributo, a titolo di rimborso spese, pari ad € 10,00 che potrà essere corrisposto il giorno dell’incontro formativo.

Per qualunque informazione e richiesta di chiarimenti potete contattare la Segreteria Organizzativa: info@cameracivilepalermo.it
Ovvero:
L’Avv. Pietro Manzella 
(Presidente C.C.P.) tel. 091 321724 – cell. 3351289656;
L’Avv. Gerlando Gibilaro (Segretario C.C.P.) tel. 0915601425 – cell. 3351899700.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 28/10/2012

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Mediazione Civile

Si comunica che la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

 

 

 

 

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Compensi professionali giudiziali 2012

Il Decreto del Minitero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012 prevede nuove modalità per la liquidazione dei compensi professionali in sostituzione delle precedenti tariffe professionali.
Al capo II – Disposizioni concernenti gli avvocati (artt. 2-14) vengono previste penalizzazioni in caso di mancata informativa al cliente e l’adozione di condotte dilatorie che ostacolino la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.
Alle Tabelle A e B, infine, viene inserito il quadro dei compensi professionali che di seguito riportiamo:

Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria
TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Scaglione fino a euro 25.000

Fase di studio

valore medio di liquidazione euro 550;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva

valore medio di liquidazione euro 300;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria

valore medio di liquidazione euro 550;
aumento: fino a +150%;
diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria

valore medio di liquidazione euro 700;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare:

valore medio di liquidazione euro 400;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare:

valore medio di liquidazione euro 900;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio:

valore medio di liquidazione euro 1.200;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva:

valore medio di liquidazione euro 600;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria

valore medio di liquidazione euro 1.200;
aumento: fino a +150%;
diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria

valore medio di liquidazione euro 1.500;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva

a) mobiliare:

valore medio di liquidazione euro 800;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare:

valore medio di liquidazione euro 1.800;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

 

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Fase di studio

valore medio di liquidazione euro 1.900;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva

valore medio di liquidazione euro 1.000
aumento: fino a +60%
diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria

valore medio di liquidazione euro 2.000;
aumento: fino a +150%;
diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria

valore medio di liquidazione euro 2.600;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare:

valore medio di liquidazione euro 1.300;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare:

valore medio di liquidazione euro 2.900;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Fase di studio

valore medio di liquidazione euro 3.250;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva:

valore medio di liquidazione euro 1.650;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria:

valore medio di liquidazione euro 3.250;
aumento: fino a +130%;
diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria:

valore medio di liquidazione euro 4.050;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare:

valore medio di liquidazione euro 2.100;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare:

valore medio di liquidazione euro 4.800;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Fase di studio

valore medio di liquidazione euro 5.400;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva

valore medio di liquidazione euro 2.700;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria

valore medio di liquidazione euro 5.400;
aumento: fino a +100%;
diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria

valore medio di liquidazione euro 6.750;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva

a) mobiliare

valore medio di liquidazione euro 3.600;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare

valore medio di liquidazione euro 8.100;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%

GIUDICE DI PACE

Scaglione fino a euro 5.000

Fase di studio

valore medio di liquidazione euro 300;
aumento: fino a +50%;
diminuzione: fino a -60%

Fase introduttiva

valore medio di liquidazione euro 150;
aumento: fino a +50%;
diminuzione: fino a -60%

Fase istruttoria

valore medio di liquidazione euro 300;
aumento: fino a +100%;
diminuzione: fino a -80%

Fase decisoria

valore medio di liquidazione euro 400;
aumento: fino a +30%;
diminuzione: fino a -70%

Scaglione da euro 5.001

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, diminuito del 40%

CORTE DI APPELLO, ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO, ORGANI DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI PRIMO GRADO

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20%

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, MAGISTRATURE SUPERIORI, COMPRESO IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DELL’UNIONE EUROPEA

Scaglione di riferimento:
valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio

valore medio di liquidazione euro 1.600;
aumento: fino a +70%;
diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva

valore medio di liquidazione euro 1.000;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

Fase decisoria

valore medio di liquidazione euro 1.900;
aumento: fino a +70%;
diminuzione: fino a -50%

Scaglione fino a euro 25.000

Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento;
stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento;
stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento;
stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento;
stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

CORTE COSTITUZIONALE, E ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI

Scaglione di riferimento:
valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio

valore medio di liquidazione euro 1.700;
aumento: fino a +70%;
diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva

valore medio di liquidazione euro 1.100;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%

Fase decisoria

valore medio di liquidazione euro 2.000;
aumento: fino a +70%;
diminuzione: fino a -50%

Scaglione fino a euro 25.000

Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento;
stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento;
stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento;
stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento;
stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE

Scaglione fino a euro 5.000: da 50 a 700 euro
Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 400 a 2.000 euro
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 1.000 a 2.500 euro

PRECETTO

Scaglione da euro 0 a euro 5.000: da 20 a 100 euro
Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 150 a 350 euro
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 400 a 600 euro
Scaglione oltre euro 1.500.000: da 700 a 900

PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO

Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni

AFFARI TAVOLARI

Diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni

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Tabella B – Avvocati

(Attività giudiziale penale)

TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Fase di studio

valore medio di liquidazione euro 300;
aumento: fino a +300%;
diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva

valore medio di liquidazione euro 600;
aumento: fino a +50%;
diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria

valore medio di liquidazione euro 900;
aumento: fino a +100%;
diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria

valore medio di liquidazione euro 900;
aumento: fino a +50%;
diminuzione: fino a -70%

Fase esecutiva

euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%.

GIUDICE DI PACE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, diminuito del 20%

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL’UDIENZA PRELIMINARE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 20%

TRIBUNALE COLLEGIALE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 30%

CORTE D’ASSISE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 150%

CORTE D’APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 60%

CORTE D’ASSISE D’APPELLO

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 160%

MAGISTRATURE SUPERIORI

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 220%

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Tribunale di Palermo: ritiro dei fascicoli di parte

Diffondiamo la comunicazione della Presidenza del Tribunale di Palermo con la quale si invitano tutti gli avvocati a ritirare i fascicoli di parte entro tre mesi dalla definizione del giudizio, in quanto l’esiguità degli spazi a disposizione delle Cancellerie Civili (nonché l’onerosa gestione in tempi di riduzione del personale), non consente più la conservazione degli stessi.

Per i fascicoli che non saranno ritirati decorsi i termini di cui all’art. 2961 c.c. si procederà alla loro eliminazione secondo la procedura di scarto degli atti d’archivio .

Alleghiamo la relativa comunicazione:

Ritiro fascicoli

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Il poteri officiosi del Giudice Civile

Il 03 Luglio 2012, alle ore 15:00, presso l’AUDITORIUM C.E.I.- Gonzaga,
a Palermo Via Pier Santi Mattarella n. 38,
si terrà l’incontro di studio – per il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo riconoscerà n. 3 crediti formativi – sul tema:

ASPETTI PROBLEMATICI DEL POTERE DI RILIEVO OFFICIOSO DEL GIUDICE CIVILE

Per iscriversi compilare il modulo in calce a questo articolo.

Oggetto dell’incontro di studio sarà una riflessione sui poteri officiosi del giudice nel processo civile, per cono ex art. 183, co. 4°, c.p.c., anche alla luce delle novità contenute nella l. n. 69 del 2009, ai sensi della quale l ‘art. 101, comma 2 , c. p. c. ,  rende esplicita e generale – anche in virtù della sua collocazione nel primo libro del codice – la regola che impone al giudice di attuare il contraddittorio sulle questioni da lui rilevate di ufficio e poste a fondamento della decisione. Questo colloca il magistrato in una complicata posizione di equilibrio, schiacciata dal dovere di collaborazione con le parti e di sollecitazione del procedimento, da un lato, e, dall’altro, dal superiore dovere di imparzialità.

Di seguito il programma dell’incontro.

Programma:

Saluti:
Avv. Pietro Manzella (Presidente C.C. Palermo)

Relatori:
1) PROF. AVV. GIROLAMO MONTELEONE  (PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO)

2) AVV. FRANCESCO PUNZO (AVVOCATO)

L’evento sarà gratuito per gli iscritti alla Camera Civile di Palermo, mentre per i non iscritti sarà richiesto un contributo, a titolo di rimborso spese, pari ad € 10,00 che potrà essere corrisposto il giorno dell’incontro formativo.

Per qualunque informazione e richiesta di chiarimenti potete contattare la Segreteria Organizzativa: info@cameracivilepalermo.it
Ovvero:
L’Avv. Pietro Manzella 
(Presidente C.C.P.) tel. 091 321724 – cell. 3351289656;
L’Avv. Gerlando Gibilaro (Segretario C.C.P.) tel. 0915601425 – cell. 3351899700.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 02/07/2012

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Recenti Modifiche al Codice di Procedura Civile e semplificazione dei riti

L’11 maggio 2012 alle ore 15,00 (sino alle 18,00), presso l’AUDITORIUM C.E.I.- Gonzaga, a Palermo Via Pier Santi Mattarella n. 38, si terrà l’incontro di studio – per il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo riconoscerà n. 3 crediti formativi – sul tema:

Recenti Modifiche al Codice di Procedura Civile e semplificazione dei riti

Per iscriversi compilare il modulo in calce a questo articolo.

Il Ministero Giustizia, con il comunicato del 01 settembre 2011, annunziava il via libera al decreto legislativo recante “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Fine del provvedimento era quello di ricondurre, razionalizzando e semplificando la normativa procedurale speciale in materia civile, gli oltre trenta riti (per la precisione 33) in essere, a 3 modelli procedimentali: rito del lavoro, rito sommario di cognizione e rito ordinario di cognizione.
L’incontro studio organizzato vuole fare un punto della situazione sui risultati e sulle novità introdotte.

Di seguito il programma:

MODERATORE:  Avv. Pietro Manzella (Presidente Camera Civile di Palermo)

RELATORI:

1) Prof. Avv. Girolamo Bongiorno (Professore Emerito)

2) Avv. Federico Russo (Ricercatore di Diritto Processuale Civile)

3) Avv. Alessandro Reale (Consigliere della camera Civile di Palermo)

L’evento sarà gratuito per gli iscritti alla Camera Civile di Palermo, mentre per i non iscritti sarà richiesto un contributo, a titolo di rimborso spese, pari ad € 10,00 che potrà essere corrisposto il giorno dell’incontro formativo.
Per qualunque informazione e richiesta di chiarimenti potete contattare la Segreteria Organizzativa: info@cameracivilepalermo.it
Ovvero:
L’Avv. Pietro Manzella (Presidente C.C.P.) tel. 091 321724 – cell. 3351289656;
L’Avv. Gerlando Gibilaro (Segretario C.C.P.) tel. 0915601425 – cell. 3351899700.

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