Apertura delle Cancellerie: Ordinanza del TAR Lazio n. 4912 del 2011

Il buon funzionamento della Giustizia non può dirsi relegato esclusivamente all’attività ed al lavoro dei magistrati e degli avvocati.
Il complesso sistema Giustizia coinvolge in misura rilevante tutta la macchina amministrativa ivi comprese le strutture ed il personale delle cancellerie dei Tribunali.

In tal senso vogliamo pubblicare, su segnalazione dell’Avv. Pietro Mazella, l’Ordinanza del TAR Lazio n. 4912 del 2011 (depositata il 20.12.2011, pronunziata a seguito di ricorso n. r.g. 9311/2011) con la quale il Giudice Amministrativo ha disposto che le cancellerie del Tribunale di Roma debbono rimanere aperte al pubblico per almeno cinque ore nei giorni feriali.

Tale pronunzia muove le sue basi dal disposto di cui all’art. 162 della legge 1196/1960, il quale dispone testualmente:

Art. 162.
Orario di ufficio

Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate.
L’orario giornaliero di servizio ha la durata di sei ore in ciascun giorno feriale.
Il presidente della Corte e il procuratore generale possono stabilire che tale orario sia diviso in due periodi.
Quando le esigenze dell’ufficio lo richiedano il funzionario o l’impiegato e’ tenuto a prestare servizio, con il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in giorni o in ore non comprese nell’orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

In tal senso il Tar ha ritenuto illegittimo il provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma che prevedeva, a prescindere dalle ragioni sottese a tale determinazione, l’apertura delle cancellerie e degli uffici solo per tre ore e mezzo.

Non ci possiamo augurare che a partire da tale pronunzia, tale prassi diventi operativa in tutti i Tribunali.

Di seguito il testo dell’Ordinanza in commento.

Pubblicato in Giustizia | Contrassegnato | Lascia un commento

Attuazione del Processo Civile Telematico presso il Tribunale di Palermo limitatamente ai procedimenti di ingiunzione

Il processo civile telematico(PCT) è parte integrante del piano di Amministrazione digitale (e-Governament) della giustizia civile italiana.
La nascita del PCT in Italia è stata sollecitata dall’Unione Europea al fine di contrastare la lentezza dei processi che a lungo ha afflitto, e tuttora affligge, il nostro Paese.
Scopo del processo civile telematico è di definire gli strumenti informatici, le regole e le procedure di diritto necessari ad informatizzare il processo civile.

Segnaliamo che, a partire dal 1° gennaio 2012 è stato attivato il processo civile telematico presso il Tribunale di Palermo con riferimento ai procedimenti di ingiunzione giusto decreto del Direttore Generale S.I.A.che qui pubblichiamo:

Ricordiamo che l’attivazione dei procedimenti informatici era stata prevista dall’art. 35 comma I del D.M. 21.02.2011:

Disposizioni finali e transitorie

1. L’attivazione della trasmissione dei documenti informatici e’
preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l’installazione e
l’idoneita’ delle attrezzature informatiche, unitamente alla
funzionalita’ dei servizi di comunicazione dei documenti informatici
nel singolo ufficio.
2. L’indirizzo elettronico gia’ previsto dal decreto del Ministro
della Giustizia, 17 luglio 2008 recante «Regole tecnico-operative per
l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile» e’
utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La data di attivazione dell’indirizzo di posta elettronica
certificata di cui all’articolo 4, comma 2, e’ stabilita, per ciascun
ufficio giudiziario, con apposito decreto dirigenziale del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia che attesta la funzionalita’ del sistema di posta
elettronica certificata del Ministero della giustizia.
4. Le caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli
informatici sono definite con decreto del responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate
nell’area pubblica del portale dei servizi telematici.
5. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4,
conservano efficacia le caratteristiche di strutturazione dei modelli
informatici di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 luglio
2009, recante “Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa
all’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile e
introduzione dei modelli informatici per l’uso di strumenti
informatici e telematici nelle procedure esecutive individuali e
concorsuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18
luglio 2009 – s.o. n. 120.

Infine, segnaliamo che tutta la normativa, la documentazione e, per così dire, lo stato dell’arte, sul PCT è rinvenibile nell’apposito spazio web dedicato dal Ministero della Giustizia.

Pubblicato in Procedura Civile | Contrassegnato | Lascia un commento

L’Avv. Salvatore Grimaudo eletto Presidente dell’Unione Camere Civili Siciliane

L’Avv. Salvatore Grimaudo, in data 15.12.2011, è stato eletto Presidente dell’Unione delle Camere Civili Siciliane.
L’Avv. Grimaudo è stato per due mandati consecutivi Presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Civili e Presidente della Camera Civile di Palermo di cui attualmente è Presidente Onorario, socio Fondatore del “Centro Studi di Diritto Fallimentare della Corte di Appello di Palermo”.
L’attività dell’Avv. Grimaudo si è distinta per l’organizzazione di numerosi congressi e convegni, sia nel campo del diritto, sia su temi sociali, con particolare riferimento ai problemi della giustizia e della legalità.
La Camera Civile di Palermo esprime all’Avv. Grimaudo i più sentiti auguri per il mandato ricevuto.

Pubblicato in Comunicati | Lascia un commento

Il Consiglio dei Presidenti dell’Unione Nazionale Camere Civili

Il 10 giugno 2011, si è riunito a Roma, presso la Sala Biblioteca della Cassa Forense, Via Quirino Visconti, il Consiglio dei Presidenti dell’Unione Nazionale Camere Civili, che ha trattato i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Future attività ed iniziative dell’Uncc per l’anno 2012
3) Relazione tenuta dal Presidente all’Assemblea Nazionale di Bari
4) Inaugurazione anno giudiziario 2012
5) Disposizioni legislative riguardanti la professione forense, contenute nelle manovre finanziarie 2011 (Decreti Legge n.98 e 138/2011 e relative leggi di conversione).

Di seguito riportiamo l’integrale verbale della riunione del Consiglio.

Pubblicato in Attività Istituzionale | Lascia un commento

Opposizione a Decreto Ingiuntivo: modifica all’art. 645 c.p.c.

foto di Wally Gobetz

E’ stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati il disegno di legge C. 4305, Proposta di legge trasmessa dal Senato il 21 aprile 2011, recante “Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo“.

Ricordiamo tutti il trambusto verificatosi a seguito della pronunzia della Corte di Cassazione a SS.UU. del 9 settembre 2010, n. 19246.
Più in particolare, la Suprema Corte aveva enunciato il principio di diritto secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà per il solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, a prescindere dal fatto dell’assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario.
Da tale circostanze discendeva il fatto che la tardiva costituzione dell’opponente andava equiparata a mancata costituzione derivandone l’improcedibilità dell’opposizione e la convalida del decreto.

A seguito di tale sentenza numerose e varie sono state le pronunzie dei Tribunali per salvare i relativi procedimenti pendenti. Inoltre il Parlamento si era, per così dire, immediatamente attivato per una interpretazione autentica dell’art. 165 c.p.c.

Con l’introduzione di tali modifiche viene eliminata la riduzione a metà, rispetto al procedimento ordinario, del termine di comparizione previsto ex art. 645 comma 2 c.p.c. in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

Inoltre, viene stabilito che nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di tali modifiche, l’art. 165, comma 1, c.p.c., deve interpretarsi nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis c.p.c., primo comma.

Pubblicato in Procedura Civile | Contrassegnato | 1 commento

Circolare 3645/C – Iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo di PEC delle imprese costituite in forma societaria

Con la nota protocollo 223761, del 24 novembre 2011, (cui rimandiamo nell’indicato link) in risposta ad un quesito in merito alle società soggette a procedure concorsuali, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che il curatore di una società in fallimento non è obbligato ma ha libera scelta di comunicare l’indirizzo Pec al Registro imprese. Dunque, rimane al curatore la decisione della necessità o meno di comunicare la Pec associata alla società da lui curata.

A tal proposito ed in ordine a tale obbligo, il Ministero chiarisce a carico di chi sussiste il predetto obbligo di comunicazione, ovvero se in capo al commissario o al liquidatore giudiziale in caso di concordato.

In particolar modo:

  • nei concordati preventivi, nella fase precedente l’omologa e in quelli liquidatori o “in prosecuzione dell’attività”, vale la regola generale ex articolo 16, comma sesto, del Dl 185/08: la comunicazione della Pec dovrà essere effettuata dal rappresentante legale della società, anche con indicazione di un autonomo indirizzo (incarico ad un professionista). Ciò poiché, in tali casi, la gestione della società rimane in capo agli amministratori.
  • Nel caso di concordati liquidatori nella fase post omologa, l’obbligo di comunicazione passa al liquidatore, visto che assume la gestione della società, che potrà indicare anche la propria Pec.

Di seguito alleghiamo la nota del Ministero

Pubblicato in Diritto Fallimentare | Contrassegnato | Lascia un commento

Camera Civile di Palermo: adesso su Google+ e Facebook

Da oggi è possibile seguire l’attività della Camera Civile di Palermo anche attraverso i socialnetwork: Google+ e Facebook .
Si tratta di un modo aggiuntivo per condividere le notizie e le discussioni ed anche per tenersi aggiornati sull’attività della Camera Civile di Palermo.
Segnaliamo, inoltre, che è possibile ricevere tramite email tutti gli aggiornamenti del sito in ordine agli articoli, gli eventi ed i comunicati attraverso l’apposito format di iscrizione (basta aggiungere il proprio indirizzo email e confermare l’iscrizione) presente in calce al sito.
In ultimo, per chi dovesse utilizzare gli RSS  attraverso un apposito lettore di feed, è possibile abbonarsi al sito della Camera Civile a questo link.

Avv. Gerlando Gibilaro
Segretario della Camera Civile di Palermo 

Pubblicato in Comunicati | Lascia un commento

Problematiche ed incertezze sulla mediazione

Le problematiche applicative inerenti il neo introdotto istituto della mediazione civile non sembrano attenuarsi, anzi.
Ricordiamo, per inciso, che la legittimità della mediazione è stata sollevata dal TAR Lazio, dal Giudice di Pace di Parma con l’ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale, ed, infine, anche dal Tribunale di Palermo, Sezione staccata di Bagheria, il quale ha rimesso ai Giudici di Lussemburgo il giudizio sulla compatibilità della mediazione all’italiana con la direttiva 2008/52/CE (Ordinanza 16 agosto 2011).

Nel presente articolo, l’Avv. Cristiano Pollarolo – lungi dall’entrare nel merito delle discussioni relative alla legittimità costituzionale dell’istituto – analizza, invece, le ulteriori e concrete problematiche applicative dell’istituto in commento emerse a seguito della recente Sentenza del 22.07.2011 emessa dal Tribunale Roma, sez. V civile.
Avv. Gerlando Gibilaro 

Ancora un pasticcio sulla mediazione
di: Avv. Cristiano Pollarolo

A pochi mesi dal fatidico 21/03/2011, data in cui è entrata in vigore la mediazione obbligatoria, arriva una delle prime sentenze che, nel risolvere una questione di trascrizione, sancisce indirettamente la inefficacia ed inefficienza del sistema a causa della già ampiamente denunziata fretta con la quale la norma è stata emanata, in assenza di qualsivoglia coordinamento con le disposizioni esistenti ed in particolare con quelle del codice civile.
Mancanza di coordinamento attribuibile esclusivamente alla superficialità, per non dirne della generale impreparazione giuridica, con la quale il legislatore ha affrontato la questione mosso esclusivamente dalla esigenza di provvedere alla predisposizione di forme alternative di risoluzione del contenzioso a ridosso della scadenza di obblighi assunti in sede comunitaria “appena” dieci anni prima.
Ovviamente le conseguenze di ciò finiscono, come di consueto, per ricadere sia sull’utenza che sulla classe forense, la quale sempre con maggiore difficoltà riesce a far comprendere al cliente le bizzarrie delle norme con le quali deve confrontarsi quotidianamente.

Il Caso

Il Conservatore dei registri immobiliari di Roma rifiuta la trascrizione di un verbale di conciliazione, vergato dalle parti dinanzi ad organo di mediazione, in virtù del quale i comparenti davano atto dell’intervenuto acquisto per usucapione di un bene immobile da parte di uno di essi ed in danno dell’altro.
Il verbale in questione, successivamente omologato dal Presidente del Tribunale di Roma, veniva presentato per la trascrizione.
Il Conservatore manifestava le proprie perplessità circa la trascrivibilità del verbale di conciliazione osservando come, da un lato, esso non rientrava tra gli atti idonei ad attestare l’avvenuto acquisto per usucapione di un bene immobile e, dall’altro, era altresì carente della autentica delle sottoscrizioni. Procedeva, quindi, alla trascrizione con riserva prevista dall’art.2674 bis c.c. in conseguenza della quale veniva proposto il rituale ricorso dinanzi al competente Tribunale di Roma ex art.113 ter disp. att. C.c..
Il giudice adito, aderendo in sostanza ai rilievi mossi dal Conservatore a supporto della intervenuta trascrizione con riserva, rigettava il ricorso.
In particolare il Tribunale evidenziava come, in base alla lettera dell’art. 2651 del codice civile, fossero trascrivibili gli acquisti per usucapione dei diritti di cui ai nn.1, 2 e 4 dell’art.2643 c.c. solamente ove dichiarati con sentenza.
Veniva escluso, quindi, che al verbale di conciliazione di che trattasi potesse essere attribuita tale natura, essendo lo stesso il frutto non di un contenzioso bensì di una volontà negoziale delle parti, raggiunta senza la interposizione di un giudice e senza la successiva consacrazione in una sentenza. Privo come tale delle fondamentali garanzie del contraddittorio.
Da ciò deriva la sua inutilizzabilità ai fini della trascrizione ostandovi la mancata esplicita menzione del verbale di conciliazione tra gli atti elencati dall’art. 2657 c.c. Infatti secondo la norma citata “la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”.
Del resto neppure la intervenuta omologa da parte del presidente del Tribunale risulterebbe idonea ad attribuire valore di sentenza all’accordo negoziale, che tale resta.
Difatti il giudice non partecipa alla formazione del verbale né dirime alcun aspetto contenzioso inerente al diritto oggetto di conciliazione. Egli si limita a certificare con la omologa la regolarità formale del documento e la sua non contrarietà all’ordine pubblico o a norme imperative di legge.
Nulla di più.

Soluzioni possibili

Allo stato la impostazione data alla vicenda dal Tribunale di Roma sembrerebbe essere condivisibile stante la chiara lettera delle disposizioni richiamate, che non lasciano spazi a tentativi di forzature interpretative.
E’ pur vero che il provvedimento risulta suscettibile di reclamo alla Corte di Appello anche se non è dato sapere, allo stato, se sia stato proposto.
Resta, comunque, il problema contingente di trovare una soluzione ad una situazione a dir poco paradossale.
Difatti, laddove oggetto di un contenzioso sia la intervenuta usucapione di un bene immobile, alla luce di quanto statuito dalla sentenza in commento, le parti, pur volendo conciliare nel pieno spirito dell’istituto della mediazione, saranno comunque costrette ad adire il Tribunale per l’ottenimento di un titolo idoneo alla trascrizione.
La soluzione pratica da porre in essere, in attesa che il Legislatore decida una modifica della normativa, magari escludendo l’istituto dell’usucapione dall’obbligo della procedura di mediazione, potrebbe condurre ad una richiesta di mediazione alla quale l’altra parte non dovrebbe aderire, inoltrando apposita dichiarazione in tal senso, al fine di accelerare al massimo la procedura. Una volta ottenuto il relativo verbale negativo, le parti potrebbero finalmente avviare il procedimento contenzioso che condurrà alla pronuncia della sentenza dichiarativa dell’intervenuta usucapione.
Ciò consentirebbe, per un verso, di adempiere all’obbligo normativo, provocando l’avverarsi in tempi rapidi della condizione di procedibilità e, dall’altro, di ottenere un notevole risparmio economico non dovendo versare all’organo di mediazione il contributo previsto, che finirebbe per essere un duplicato del contributo unificato da versare per l’avvio della procedura giudiziale.
Un paradosso, appunto!

Pubblicato in Diritti Reali, Diritto Civile | Contrassegnato , | Lascia un commento

La Camera Civile e la tutela del cittadino: lettera aperta del Presidente ai Direttori dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS

Il Presidente della Camera Civile di Palermo, Avv. Pietro Manzella, nell’alveo dei principi istituzionali che governano la Camera Civile di Palermo, ha inviato una lettera  al Direttore Provinciale dell’INPS di Palermo volta a sollecitare l’istituzione di un apposito sportello al fine di facilitare, semplificare e migliorare l’attività svolta dai Tutori, Amministratori di Sostegno e Curatori sotto l’egida dell’Ufficio del Giudice Tutelare.

L’Avv. Pietro Manzella, inoltre, ha inviato un’altra lettera al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate volta a denunziare il verificarsi di gravi anomalie poste in essere da alcuni reparti dei relativi uffici.

Di seguito pubblichiamo entrambe le lettere di cui sopra.

Lettera del Presidente della Camera Civile di Palermo,Avv. Pietro Manzella, al Direttore Provinciale dell’INPS di Palermo.

Preg.mo Sig.
DIRETTORE PROVINCIALE
INPS Sede di Palermo
Via Francesco Laurana n. 59
90143 – PALERMO –

Egregio Direttore,
a nome della Camera Civile di Palermo, nell’ambito dei propri principi istituzionali di tutela dei diritti dei cittadini, intendo sottoporre alla Sua attenzione quanto segue:

Nella realtà locale operano parecchi professionisti che, nella qualità di Tutori, Curatori ed Amministratori di Sostegno di soggetti “incapaci”, sotto l’egida dell’Ufficio del Giudice Tutelare, devono, non solo prendersi cura della salute dei loro “pupilli”, ma amministrarne anche il patrimonio.

Costoro, fra le numerose incombenze, devono comunicarVi urgentemente il cambio dei rapporti pensionistici, da cointestare anche con gli stessi Amministratori e, spesso, anche la canalizzazione delle pensioni presso istituti di credito, all’uopo nominati dal G.T. per una più agevole fruizione, da parte dell’assistito-pensionato, delle indennità allo stesso spettanti e dal Vs. Istituto erogate.

Per svolgere tali attività i tempi spesso sono molto lunghi, con attese interminabili avanti i Vs. uffici e la conseguenza di non potere riscuotere la pensione e venendo meno, in tal modo, al soggetto beneficiario gli alimenti di sopravvivenza.

Propongo, pertanto, in uno spirito di estrema collaborazione con la P.A. e con Codesto Istituto in particolare, nell’interesse supremo dei diritti dei cittadini più deboli, che sia istituito un apposito sportello presso i Vs. uffici, in cui, in orari e giorni da convenire, sia data possibilità di ricevimento a Tutori, Amministratori di Sostegno e Curatori per rassegnare al funzionario all’uopo preposto, le ragioni delle rispettive richieste per potere essere evase in tempi accettabili, considerato che le nuove tecnologie consentono l’immissione di nuovi dati o il trasferimento di richieste in via telematica con tempi reali ed immediati. In tal modo potrebbero anche essere eliminati sia eventuali contenziosi, per errori di trasmissione dati, sia lunghe attese o spiacevoli “disservizi”, che si ripercuotono inesorabilmente sia nella qualità della vita dei soggetti disabili pensionati, che dei professionisti, i quali dedicano parte della loro attività alla cura degli interessi e alla tutela dei diritti di tali soggetti.

Nel ringraziarla per l’attenzione che vorrà rivolgere a tale problema sociale, resto in attesa di una convocazione da parte Sua per la soluzione dello stesso, nella speranza di convenire una soluzione ottimale per tutti.

Distinti Saluti

Il Presidente
Avv. Pietro Manzella

Lettera del Presidente della Camera Civile di Palermo, Avv. Pietro Manzella, al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate

Preg.mo Sig.
DIRETTORE REGIONALE
AGENZIA DELLE ENTRATE
Via Toscana n. 20
90144 – PALERMO –

Egregio Direttore,
con la presente Le comunico che si sono verificati e continuano a verificarsi gravi anomalie poste in essere da alcuni reparti degli uffici ed in particolare:

1) Vengono notificati atti a professionisti personalmente e non nella loro qualità di Curatori fallimentari o Amministratori di Sostegno o di Tutori o altro, e spesso nel domicilio anagrafico e non nella sede dello studio professionale;
2) A volte vengono indicati nei Mod. F23 di pagamento, già predisposti dall’Ufficio, gli estremi personali del professionista e non del debitore reale (fallito, tutelato, amministrato) creando ciò grave disservizio anche nelle casse dell’Agenzia e dello Stato per le inesatte rispondenze dei relativi versamenti;
3) Cosa ancora più grave, si è verificato anche il fatto che le somme dovute dai contribuenti (società o altro) sono state iscritte a ruolo e comunicati alla Serit Sicilia S.p.A. per la riscossione a titolo personale del Curatore fallimentare o altro soggetto giuridico creando danni ingenti;
4) Pro bona pacis, spesso si è tentato di risolvere bonariamente tali problemi, ma dopo lunghe attese ed estenuanti prenotazioni, che allungano i tempi e distanziano sempre più il rapporto umano e di collaborazione tra il cittadino e l’Amministrazione Finanziaria.

Pertanto, nell’interesse di tutti questi professionisti che subiscono tali “disservizi” Le rassegno tutto quanto sopra indicato affinché Lei possa verificarlo e provvedere all’eliminazione di tutti gli inconvenienti lamentati.

Le sarò, altresì, grato se si potesse istituire con Voi un “canale preferenziale” di ricevimento dei soggetti-professionisti sopra individuati nella predetta qualità in giornate ed orari da convenire senza particolari ostacoli o divieti d’incontro per un’intesa operativa e collaborativa con l’Agenzia e la P.A..

Nel ringraziarLa resto in attesa di una Sua convocazione per l’eventuale soluzione del problema.

Distinti Saluti

Il Presidente
Avv. Pietro Manzella

Pubblicato in Attività Istituzionale | Contrassegnato , | Lascia un commento

TUTELA DELL’INCAPACE Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di Sostegno

Il 18 ottobre 2011, alle ore 15:00, presso l’AUDITORIUM C.E.I.- Gonzaga,
a Palermo Via Pier Santi Mattarella n. 38,
si terrà l’incontro di studio – per il quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo riconoscerà n. 3 crediti formativi – sul tema:

TUTELA DELL’INCAPACE
Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di Sostegno

Per iscriversi compilare il modulo in calce a questo articolo.

Programma:

Saluti: Avv. Pietro Manzella (Presidente C.C. Palermo)
Relatori:

1) PROFILI ISTITUZIONALI: Prof. Avv. Gianfranco Amenta (Titolare Cattedra Istituto Diritto Privato Facoltà di Scienze Politiche Università di Palermo);

2) Il progetto individuale per la salute mentale: Dr.ssa Paola Cantelmo (Sociologa – Comune di Palermo U.O.S.M.)

3) Le norme applicabili all’a.d.s.: Dott. Roberto Conti (Giudice Tutelare del Tribunale di Palermo)

4) CASISTICA: Avv. Francesco Pantaleone (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati Palermo)

L’evento sarà gratuito per gli iscritti alla Camera Civile di Palermo, mentre per i non iscritti sarà richiesto un contributo, a titolo di rimborso spese, pari ad € 10,00 che potrà essere corrisposto il giorno dell’incontro formativo.

Per qualunque informazione e richiesta di chiarimenti potete contattare la Segreteria Organizzativa: info@cameracivilepalermo.it
Ovvero:
L’Avv. Pietro Manzella
(Presidente C.C.P.) tel. 091 321724 – cell. 3351289656;
L’Avv. Gerlando Gibilaro (Segretario C.C.P.) tel. 0915601425 – cell. 3351899700.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 14/10/2011

Pubblicato in Eventi | 1 commento